Incenerimento e qualifica R1: i chiarimenti del MASE sull’efficienza energetica
A cura della redazione
Con risposta a interpello prot. 69498 del 30 marzo 2026, il MASE è intervenuto chiarendo quando un impianto di incenerimento può essere qualificato come operazione di recupero energetico (R1) e quali sono le condizioni tecniche e autorizzative necessarie.
Di cosa tratta:
L’interpello affronta in modo diretto una serie di criticità interpretative che, nella pratica autorizzativa e gestionale, generano incertezza sulla corretta classificazione degli impianti.I quesiti posti riguardano cinque aspetti:
- Qualifica R1 automatica:
Se un impianto autorizzato (es. tramite AIA) possa essere considerato automaticamente come recupero energetico oppure se la qualifica sia subordinata alla verifica dell’indice di efficienza energetica. - Assenza di verifica dell’indice R1:
Se, in mancanza della determinazione e verifica dell’indice, un impianto formalmente autorizzato come R1 debba essere considerato, sul piano giuridico, come impianto di smaltimento (D10), con tutte le conseguenze del caso. - Autonoma qualificazione da parte del gestore:
Se il gestore possa qualificare l’impianto come coinceneritore o comunque come R1 per sottrarsi all’obbligo di calcolo dell’indice, in assenza di una chiara previsione autorizzativa. - Assenza di verifiche annuali:
Se l’assenza di controlli periodici sull’indice R1 da parte dell’autorità integri una violazione degli obblighi di vigilanza. - Impianti strategici (art. 35 DL 133/2014): se la qualifica di impianto strategico sia automaticamente riferita a impianti R1 oppure possa riguardare anche impianti che operano in smaltimento.
Nel rispondere, il MASE chiarisce un principio: la distinzione tra R1 e D10 è legata a una prestazione energetica misurabile, non alla sola configurazione autorizzativa o alla denominazione dell’impianto.
Indicazione operative:
- La qualifica R1 dipende dall’indice, non dall’autorizzazione: l’autorizzazione può prevedere il recupero energetico, ma la qualifica effettiva si consolida solo con la verifica dell’indice R1;
- Senza indice verificato, la qualifica è debole: in assenza di dati e verifica, non si può sostenere tecnicamente la classificazione come R1;
- La classificazione è competenza dell’autorità: il gestore non può “decidere” autonomamente la qualifica dell’impianto;
- Obbligo di relazione annuale e dati di esercizio: il gestore deve trasmettere una relazione su funzionamento e prestazioni, comprensiva dei dati utili al calcolo dell’indice;
- Verifica ex post per nuovi impianti: la qualifica iniziale può essere basata su dati progettuali, ma deve essere confermata con dati reali dopo l’avviamento;
- Controlli delle autorità e delle agenzie: le agenzie verificano il mantenimento dell’efficienza energetica nel tempo;
- Impianti strategici: la qualificazione come “strategico” non sostituisce la verifica tecnica dell’R1.
Conclusioni:
L’interpello chiarisce che la qualifica R1 è una condizione dinamica e verificabile. Per i gestori, questo comporta un rafforzamento della dimensione tecnica della conformità: misurare, dimostrare e mantenere nel tempo le prestazioni energetiche diventa elemento centrale della gestione ambientale dell’impianto.
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