È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2011, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3.6.2011, con il quale sono state individuate le categorie di soggetti beneficiari degli incentivi fiscali di cui agli artt. 2  e 3 della L. n. 238/2010.
Destinatari - Le agevolazioni fiscali in esame si applicano ai cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività e che alla data del 20 gennaio 2009:
a) sono in possesso di un titolo di laurea;
b) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
c) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa.
Tali agevolazioni spettano anche ai cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività e che alla data del 20 gennaio 2009:
a) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
b) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Sono esclusi dal beneficio i soggetti che essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.
Benefici - I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui sopra concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: a) 20%, per le lavoratrici; b) 30%, per i lavoratori.