L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 03/06/2010 n.29E, fornendo alcune risposte ai quesiti riguardati la corretta compilazione del mod. F24, ha precisato che il codice tributo 1816 istituito per versare con il mod.F24 l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali sulle somme erogate al lavoratore dipendente dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e in relazione a incrementi di produttività, deve essere utilizzato anche per i periodi d’imposta 2009 e 2010.
Come si ricorderà l’imposta sostitutiva se non trattenuta dal sostituto d’imposta può essere applicata direttamente dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi utilizzando appunto il predetto codice.
Poiché la  legge 191/2009 ha prorogato l’applicazione dell’imposta sostitutiva (limitatamente alle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività anche per i periodi d’imposta 2009 e 2010) è sorto il dubbio se debba continuamente essere applicato il predetto codice 1816.
L’Agenzia delle entrate ha risposto che non provvederà all’istituzione di nuovi codici tributo per versare l’imposta sostitutiva, ma che deve sempre essere utilizzato il codice istituito con la risoluzione 115E/2009 anche per i periodi 2009 e 2010.