L'INPS, con i messaggi 3/05/2006 n.12791 e n.12790, facendo seguito alle novità introdotte dalla legge 54/2006, ha precisato che nel caso di affido condiviso, entrambi i genitori hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare anche se la richiesta deve essere fatta da uno soltanto dei due individuato in accordo tra di loro. Nel caso in cui i genitori non riescano a trovare l'accordo, l'assegno viene erogato al genitore con il quale il figlio risulta convivente. L'Istituto previdenziale precisa anche che l'obbligo di anticipare il dovuto al lavoratore da parte del datore di lavoro rimane anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, relativa ai periodi pregressi per il datore di lavoro alle cui dipendenze il lavoratore prestava attività purchè l'impresa conservi ancora un rapporto previdenziale con l'INPS ovvero non sia cessata o fallita. Infine ricorda l'INPS il diritto del lavoratore alla percezione dell'ANF si prescrive in 5 anni.