L'INPS, con il messaggio 29/09/2006 n.25928, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla concessione degli assegni per il nucleo familiare in caso di poligamia.
Come è noto la normativa sull'assegno per il nucleo familiare (art. 2 della legge 153/88) prevede che il nucleo stesso sia costituito dal richiedente, dal coniuge e dai relativi figli ed equiparati minori o maggiorenni inabili.
Ne consegue che poichè nell'ordinamento italiano, in cui la predetta normativa è destinata ad operare, il rapporto di coniugio è esclusivamente monogamico, nel nucleo può essere incluso un solo coniuge.
Pertanto la prestazione può essere erogata a vantaggio di un solo coniuge.