L'INPS, con il messaggio 6/06/2006 n.16217, ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità contributive introdotte dalla legge 81/2006 di conversione del DL 2/2006 per i lavoratori dipendenti di aziende agricole. In particolare la norma di legge ha stabilito che dal 1° gennaio 2006 la retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali se più favorevoli. A tal proposito è stato chiesto com'è possibile applicare questo nuovo sistema da parte delle aziende che operano nei territori in cui vigono meccanismi contrattuali di graduale adeguamento della retribuzione. L'INPS spiega che è necessario tener distinte due ipotesi: - presenza di un contratto provinciale che determina le retribuzioni anche se in misura di graduale adeguamento; - presenza di un contratto provinciale che non determina le retribuzioni ma demanda il compito alla contrattazione aziendale o individuale. Nel primo caso se l'accordo provinciale stabilisce retribuzioni inferiori rispetto al livello fissato per la generalità delle aziende operanti in provincia, le retribuzioni stesse assolvono il dettato normativo sull'obbligo contributivo. Nel secondo caso se la contrattazione aziendale o individuale prevede retribuzioni inferiori rispetto a quelle stabilite dal contratto provinciale le retribuzioni non assolvono il dettato normativo della legge 389/89 e risultano pertanto inefficaci ai fini degli obblighi contributivi e del diritto alle prestazioni. Inoltre conclude l'istituto previdenziale sia nell'una che nell'altra ipotesi le retribuzioni possono essere prese in considerazione soltanto nel caso in cui risultino di importo superiore a quello stabilito dalla legge.