INPS: contribuzione 2011 per artigiani e commercianti
A cura della redazione

L'Inps, con la circolare n. 34 del 10 febbraio 2011, ha fissato l'ammontare della contribuzione dovuta nel 2011 da parte di artigiani e commercianti.
La contribuzione varia a seconda che si tratti di lavoratore iscritto alla gestione artigiani oppure a quella commercianti e in base all'età del soggetto stesso.
1) ARTIGIANI. Titolare o collaboratore con età superiore a 21 anni:
- Il minimale 2011 é Euro 14.552,00 e i relativi contributi sul minimale sono pari al 20,00%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 20,00% per redditi compresi tra Euro 14.552,01 e Euro 43.042,00 e al 21,00% tra Euro 43.042,01 e Euro 71.737,00;
Collaboratore con età inferiore a 21 anni:
- il minimale 2011 é sempre di Euro 14.552,00 e i contributi sul minimale sono pari al 17,00%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 17,00% per redditi compresi tra Euro 14.552,01 e Euro 43.042,00 e al 18,00% tra Euro 43.042,01 e Euro 71.737,00.
2) COMMERCIANTI: Titolare o collaboratore con età superiore a 21 anni
- il minimale 2011 é Euro 14.552,00 e i relativi contributi sul minimale sono pari al 20,09%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 20,09% per redditi compresi tra Euro 14.552,01 e Euro 43.042,00 e al 21,09% tra Euro 43.042,01 e Euro 71.737,00;
Collaboratore con età inferiore a 21 anni
- il minimale 2011 é sempre di Euro 14.552,00 e i contributi sul minimale sono pari al 17,09%; i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 17,09% per redditi compresi tra Euro 14.552,01 e Euro 43.042,00 e al 18,09% tra Euro 43.042,01 e Euro 71.737,00.
Collaboratori - In caso di collaboratori familiari, la contribuzione sul reddito eccedente il minimale va calcolata come segue:
- nelle imprese familiari legalmente costituite sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- nelle imprese non costituite in imprese familiari il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota di reddito non superiore al 49% del reddito globale di impresa.
Massimale – Per l’anno 2011 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a Euro 71.737,00 (dato da Euro 43.042,00 + Euro 28.695,00).
Contributo di maternità - Il contributo per le prestazioni di maternità è fissato in Euro 0,62 mensili. Il contributo per la maternità è stato aggiunto agli importi dovuti per la contribuzione IVS dovuta sul minimale di reddito.
Modalità di versamento - I contributi devono essere pagati mediante il modello F24, siano o meno titolari di partita IVA, alle seguenti scadenze:
- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2012 per il versamento del contributi dovuti sul minimale;
- entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo e secondo acconto 2011.
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