L'INPS, con la circolare 15/02/2007 n.39, ha precisato che la decadenza dal trattamento di mobilità, Cig e disoccupazione per i lavoratori che rifiutano un'offerta di lavoro o percorsi di formazione, ha luogo se quest'ultima è stata data per iscritto. Le ipotesi di decadenza sono state individuate dal Ministero del lavoro con la circolare 5/2006 in: - rifiuto di offerte formative o di riqualificazione; - rifiuto di offerte di lavoro provenienti da datori di lavoro privati, agenzie di somministrazione e/o enti pubblici, per un'occupazione di livello retributivo non inferiore al 20% a quello di provenienza; - percorsi di reinserimento o di inserimento nel mercato del lavoro, anche se attivate con gli incentivi di raccordo tra collocamento pubblico e privato. L'Istituto previdenziale inoltre precisa che i soggetti obbligati a segnalare il rifiuto del lavoratore sono: gli organismi di formazione accreditati, le agenzie di lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro, i datori di lavoro, pubblici e privati e gli enti pubblici. Le proposte di lavoro o di formazione devono essere inoltrate al domicilio del lavoratore con lettera raccomandata A/R oppure consegnate allo stesso brevi manu e devono contenere: tutti gli elementi essenziali dell'offerta e l'avvertenza al lavoratore che il rifiuto comporta l'obbligo di darne comunicazione all'INPS per la pronuncia di decadenza dai trattamenti previdenziali in corso di fruizione. Infine ricorda l'INPS la comunicazione deve essere data tempestivamente e nel caso in cui il lavoratore sia iscritto nelle liste di mobilità ne deve essere data notizia anche al centro per l'impiego competente che provvederà alla cancellazione dalle liste stesse.