L'INPS, con la circolare 12/04/2007 n.75, ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza della decadenza dal trattamento CIGS nel caso in cui il lavoratore abbia omesso di comunicare all'Istituto previdenziale lo svolgimento di un'attività lavorativa. In particolare l'INPS ha richiamato le recenti sentenze della Corte Costituzionale e della Suprema Corte sull'argomento. Il Giudice delle leggi con l'ordinanza 190/96 ha affermato che la decadenza dal diritto alla CIG non può essere limitata alle sole giornate in cui il lavoratore ha prestato l'attività lavorativa nel rispetto della finalità che persegue il trattamento straordinario che è quello di garantire risorse economiche ai disoccupati. La Corte di Cassazione (11679/2005) ha recepito quanto sancito dalla Corte Costituzionale e ha aggiunto che se la decadenza fosse limitata alle sole giornate in cui viene prestata attività lavorativa si avrebbe un'ingiusta equiparazione tra il lavoratore che osserva l'obbligo di comunicazione e chi risulta inadempiente. Infine la Cassazione con la sentenza 4004/2007 ha deciso che il lavoratore che omette l'obbligo di comunicazione della prestazione lavorativa decade dall'intero periodo CIGS anche se la concessione di questo deriva da più provvedimenti che si sono succeduti nel tempo, nel rispetto del principio di unicità del trattamento straordinario.