Con le Risoluzioni 202E/2003 e 34/2004, l'Agenzia delle entrate, ha definito rispettivamente il regime fiscale dei beni regalati dall'azienda ai propri dipendenti come incentivo all'acquisto di prodotti aziendali e quello relativo al servizio di controllo sanitario offerto dal datore di lavoro al proprio personale dipendente. Nel primo caso l'Agenzia ha affermato che, ove non sussista alcuno sconto fiscalmente rilevabile sul prezzo pagato dal dipendente per l'acquisto del bene azindale, il valore del premio assegnato a quest'ultimo concorre autonomamente ed interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del TUIR (ex art. 48). Per quanto riguarda invece il servizio di check up medico offerto dal datore di lavoro, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che lo stesso non costituisce fringe benefit, e quindi è escluso dal reddito di lavoro dipendente, qualora sia organizzato nel rispetto di quanto disposto dagli artt.51, comma 2, lett. f), e 100 del T.U.I.R.. Quanto affermato dall'agenzia delle entrate, spiega l'INPS con la circolare 21/12/2004 n.168, trova applicazione anche ai fini della individuazione della base imponibile ai fini contributivi non essendo prevista alcuna deroga al riguardo.