L'INPS, con la circolare 23/05/2006 n.76, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti in merito alla concessione ai lavoratori con qualifica di dirigenti della tutela previdenziale della maternità e della paternità come previsto dal T.U. DLgs 151/2001. Come si ricorderà l'estensione della diciplina anche ai dirigenti è stata possibile a seguito dell'entrata in vigore della legge 104/2006. Sul punto l'INPS precisa che le aziende che non si sono adeguate alla nuova disciplina entrata in vigore lo scorso 1° aprile non incorreranno comunque in sanzioni. Sono coperti dall'indennità di maternità tutti i periodi di congedo collocati dal 1° aprile 2006 anche se l'astensione ha avuto inizio prima di questa data. Ne consegue che i congedi fruiti fino al 31 marzo 2006 devono pertanto essere normalmente retribuiti dal datore di lavoro secondo le regole previste nel CCNL, mentre quelli successivi saranno indennizzati dall'INPS. Un particolare aspetto è rappresentato dai riposi giornalieri per allattamento. sul punto l'INPS precisa che non essendo i dirigenti soggetti ad un orario di lavoro prestabilito, come lo sono invece tutti gli altri dipendenti dell'impresa, ai fini della concessione dei riposi per allattamento è necessario far riferimento all'orario di lavoro aziendale previsto per gli impiegati di livello più alto. Per ottenere le indennità di maternità o paternità il dirigente dovrà utilizzare l'attuale modulistica disponibile sul sito internet dell'INPS in attesa che venga predisposto un modello ad hoc. Infine per quanto riguarda gli obblighi contributivi, la circolare ricorda che le modalità di esposizione dei dati sul mod. DM 10/2 sono quelle attualmente in uso per gli altri lavoratori. Medesimo discorso vale per la procedura E-mens. Poichè le nuove disposizioni sono in essere dal mese di aprile le aziende che non vi hanno ancora provveduto potranno regolarizzare la loro posizione entro il 16 agosto p.v. (ovvero 23 agosto se verrà confermato il consueto differimento).