L'INPS, con la circolare 103/2006, ha diffuso le istruzioni operative per la fruizione degli incentivi previsti dal progetto Pari a favore delle aziende e dei lavoratori svantaggiati che vengono reimpiegati così come previsto dal Ministero del lavoro. L'Istituto previdenziale precisa che se l'azienda assume un soggetto, tra quelli individuati dal DM 18/03/2005, avente titolo a percepire il sussidio, gli importi mensili non ancora maturati dall'interessato alla data dell'assunzione verranno riconosciuti al datore di lavoro purchè si tratti di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato della durata superiore a 12 mesi e con un orario di lavoro pari o superiore a 20 ore settimanali. Per fruire dei benefici l'azienda deve richiedere all'INPS territorialmente competente l'autorizzazione a fruire dell'importo spettante, mediante conguaglio con i contributi esposti sul modello di denuncia DM 10/2 allegando alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione di responsabilità, attestante l'assunzione del lavoratore, sottoscritta dal dipendente stesso. L'importo dell'incentivo deve essere indicato nel quadro D del mod. Dm10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione L402 avente il significato di "conguaglio incentivo programma Pari". Invece per la restituzione del 100% o del 50% dell'incentivo rispettivamente per le ipotesi di licenziamento o dimissioni del lavoratore, l'azienda deve indicare l'importo nel quadro B-C del mod. Dm10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione M110.