INPS. Nuove disposizioni in materia di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola
A cura della redazione

L'INPS, con circolare n. 24 del 20/02/2009, ha fornito alcune precisazioni in materia di prestazioni di disoccupazione agricola.
Le principali sono:
1) l'art. 1, comma 55, della L. 247/2007, con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008, che andranno in pagamento nel 2009, stabilisce che l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola e dei trattamenti speciali, per gli operi agricoli a tempo determinato e figure equiparate, è fissato nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Tale importo viene erogato con riferimento alla giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori a tempo determinato, entro il limite delle 365 giornate del parametro annuo di riferimento dal quale dovranno essere detratte le giornate di lavoro agricolo ed, eventualmente, non agricolo, nonché le giornate indennizzate ad altro titolo.
2) Ai fini della valutazione delle giornate di disoccupazione agricola da indennizzare, devono prendersi in considerazione, oltre alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle dipendenti svolte nel settore non agricolo purchè, nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda, sia prevalente l'attività svolta nel settore agricolo.
3) A partire dalle prestazioni che verranno liquidate con riferimento ai periodi di disoccupazione dell'anno 2008, la retribuzione minimale applicata per il calcolo dell'indennità di disoccupazione è uguale a quella della generalità dei lavoratori dipendenti (Euro 42,14), mentre il valore del minimale applicato per la riscossione dei contributi è quello specifico per il settore agricolo (Euro 37,49).
4) Contributo di solidarietà. L'INPS è autorizzato a detrarre dall'importo dell'indennità da erogare un contributo pari al 9% dell'indennità stessa, del quale si terrà conto anche in occasione di un eventuale ricalcolo della prestazione, commisurato ad ogni giornata indennizzata fino ad un massimo di 150 giornate. Ciò al fine di garantire una copertura contributiva annua di 270 giornate, ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia a quegli operai agricoli a tempo determinato esclusi dalla predente normativa.
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