L'INPS, con il messaggio 17/10/2006 n.27695, ha precisato che vengono riconosciuti sgravi anche in relazione ai ruoli di riscossione spontanea.
Più precisamente si considera tale quella da effettuare a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento o quella che ha luogo quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.
In merito a tali ruoli, affidati ai concessionari, sono state avanzate alcune segnalazioni relative a problematiche inerenti a sgravi per versamenti ritardati, a ripartizione errata del ruolo in dilazione, a dilazioni intestate a codici fiscali errati e a richieste di estinzione anticipata.
L'INPS sulla base di tali segnalazioni ritine di dover procedere alla sospensione del ruolo spontaneo.
Infine spiega l'Istituto previdenziale, nei casi di estinzione anticipata il contribuente potrà effettuare il versamento della sola quota capitale (e non anche degli interessi) con il mod. F25 presso gli uffici postali oppure direttamente presso gli sportelli del concessionario.