Affiancare il lavoratore non basta: formazione e addestramento non sono la stessa cosa
A cura della redazione
La Suprema Corte chiarisce che l’eventuale affiancamento operativo non può sostituire la formazione e soprattutto l’addestramento previsti dal D.Lgs. 81/2008. Il preposto resta garante della sicurezza anche in presenza di prassi aziendali consolidate e indicazioni superiori. Il comportamento del lavoratore non è abnorme se rientra nel ciclo operativo affidato. L’addestramento diventa anche con questa sentenza, sempre più importante. Cass. Pen., Sez. IV, 19 febbraio 2026, n. 6799.
L’infortunio e il contesto operativo
Un cantiere ferroviario a Torino, lavori di manutenzione sui binari, una squadra impegnata nella sostituzione delle traverse. È in questo contesto che avviene l’infortunio: durante le operazioni di movimentazione di sacchi contenenti residui metallici, un lavoratore subisce lo schiacciamento e la successiva amputazione parziale del dito indice della mano sinistra.L’incidente si verifica mentre un collega, alla guida di un caricatore idraulico strada-rotaia, aziona il meccanismo di chiusura della benna proprio mentre il lavoratore a terra sta agganciando il sacco. Un gesto coordinato, parte della prassi quotidiana, ma che si rivelerà fatale.Il caposquadra, con funzione di preposto, viene imputato per lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza. In primo grado arriva l’assoluzione: secondo il Tribunale, il lavoratore addetto al mezzo era sufficientemente “formato” perché affiancato da colleghi esperti e l’evento era riconducibile a una condotta imprevedibile delle persone offese. La Cassazione, però, ribalta l’impostazione.
Perché l’assoluzione non regge
Con la sentenza n. 6799/2026, la Quarta Sezione Penale annulla l’assoluzione e rinvia il giudizio. I giudici di legittimità individuano gravi vizi motivazionali e una lettura giuridicamente scorretta degli obblighi di sicurezza. Il punto centrale è netto: l’affiancamento sul campo non equivale a formazione né ad addestramento. Il lavoratore che manovrava il caricatore non era in possesso dell’abilitazione obbligatoria al momento dei fatti e stava imparando a usare il mezzo. La trasmissione informale di istruzioni da parte di colleghi più esperti non soddisfa gli obblighi previsti dalla normativa. La Corte ribadisce un principio già consolidato: formazione, informazione e addestramento sono concetti distinti, con funzioni diverse, e devono essere tutti garantiti prima di adibire un lavoratore all’uso di attrezzature complesse.
Il ruolo del preposto e la posizione di garanzia
Particolarmente rilevante è il richiamo alla posizione di garanzia del preposto. Il caposquadra non può rifugiarsi dietro le decisioni dei superiori o dietro prassi operative consolidate. Anche se altri soggetti rivestono ruoli di responsabilità, ciascun garante è tenuto a intervenire per impedire comportamenti non sicuri, fino a interrompere l’attività se necessario. Secondo la Cassazione, il preposto avrebbe dovuto evitare che un lavoratore non ancora formato e abilitato utilizzasse il caricatore, tanto più in presenza di altri operatori regolarmente abilitati. L’autonomia decisionale in materia di sicurezza non è una facoltà: è un obbligo giuridico.
Nessun comportamento abnorme del lavoratore
La Suprema Corte smonta anche l’argomento della condotta “abnorme”. L’aggancio del sacco al mezzo rientrava pienamente nelle operazioni affidate ai lavoratori e nella prassi operativa del cantiere. Non si tratta di un gesto eccentrico o imprevedibile, ma di un rischio tipico dell’attività che doveva essere governato dal sistema di sicurezza.In questo quadro, l’infortunio non spezza il nesso causale: se il rischio è proprio della lavorazione, la responsabilità resta in capo a chi quel rischio era tenuto a gestirlo.
COSA DICE LA LEGGE
Il D.Lgs. 81/2008 distingue in modo netto informazione, formazione e addestramento. La formazione è un processo strutturato finalizzato a trasferire competenze; l’addestramento consiste in prove pratiche per l’uso corretto e sicuro delle attrezzature; l’informazione fornisce conoscenze sui rischi.
L’uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari è consentito solo a lavoratori formati, informati e addestrati.
Il preposto è titolare di una autonoma posizione di garanzia e deve vigilare, intervenire e, se necessario, interrompere l’attività in caso di pericolo, indipendentemente dalle indicazioni ricevute.Ma soprattutto questa è l’ennesima conferma che l’addestramento sta assumendo ruolo preponderante.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Per RSPP e HSE Manager, la sentenza offre indicazioni concrete. È essenziale distinguere e pianificare in modo strutturato i percorsi di formazione e addestramento per le attrezzature complesse, evitando ogni sovrapposizione informale.
- Le abilitazioni devono essere verificate prima dell’assegnazione delle mansioni e rese facilmente disponibili e consultabili.
- L’affiancamento va considerato solo come fase integrativa, mai sostitutiva.
- L'addestramento assume un ruolo sempre più preponderante.
- Le prassi operative consolidate devono essere periodicamente riesaminate alla luce delle procedure e dei manuali d’uso.
- Infine, il ruolo del preposto va sostenuto con strumenti che rendano semplice segnalare criticità, documentare decisioni e intervenire tempestivamente, rafforzando così la cultura della sicurezza quotidiana.
Il 20% che conta (per l’80% dei risultati)
Questa sentenza lo dimostra con chiarezza: gran parte della sicurezza reale si gioca prima dell’avvio delle attività. L’addestramento diventa più importante di tutto il resto e non sottovalutabile. (da non confondere con un generico affiancamento). Identificare correttamente le mansioni critiche, verificare le abilitazioni, rendere tracciabili formazione e addestramento e chiarire le responsabilità operative avrebbe probabilmente evitato l’evento. Pochi passaggi chiave, se ben governati, producono la maggior parte della prevenzione efficace.
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