Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7853 del 7 ottobre 2025, ha confermato una decisione del TAR stabilendo che l’indennità di disponibilità, prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2015, deve essere sempre corrisposta dall’Agenzia per il lavoro quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato è in attesa di essere assegnato a una missione presso un’azienda utilizzatrice.

Il Consiglio ha chiarito che nessun regolamento interno può limitare tale diritto introducendo un termine massimo di corresponsione, poiché ciò costituirebbe un’elusione della normativa.

Nel caso concreto, l’Agenzia aveva contestato un provvedimento dell’ITL, sostenendo di non essere vincolata al CCNL della somministrazione in quanto non aderente ad alcuna associazione datoriale. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha precisato che il rinvio al contratto collettivo da parte del legislatore riguarda esclusivamente la quantificazione dell’indennità, mentre l’obbligo di versarla in modo pieno durante i periodi di inattività deriva direttamente dalla legge.

Infine, la sentenza ribadisce che l’indennità di disponibilità ha natura retributiva e rientra, pertanto, nella parte economica del CCNL applicabile.