All'Agenzia delle entrate è stato chiesto se l'indennità di fine rapporto corrisposta agli operai agricoli assunti a tempo determinato possa rientrare tra le indennità "equipollenti" alle quali si applica la riduzione forfetaria di L. 600.000 (ex art. 17, c.2bis, DLgs 47/2000) o se invece rientra nella categoria del TFR a cui si applicano le detrazioni d'imposta ex art. 17, c. 1ter del TUIR. Con la lett. Circ. 1081/2002, l'Agenzia delle entrate, richiamando la precedente circolare ministeriale 5/02/1986 n.2, ha risposto al quesito fornendo le seguenti precisazioni. Il TFR viene applicato a tutte le categorie di lavoratori dipendenti esclusi quelli pubblici. Per questi ultimi la circolare ministeriale parla di indennità "equipollenti". Lo stesso termine viene però utilizzato anche per i lavoratori stagionali con attività lavorativa inferiore ai 15 g.g., ma per questi il concetto di "equipollente" non si identifica con quello precedentemente utilizzato per i lavoratori pubblici, ma ha l'unico scopo di sottolineare l'assimilazione al TFR ai fini fiscali (art. 17, c.1, DPR 917/86). Pertanto all'indennità di fine rapporto in questione pur essendo definita "equipollente" non può applicarsi la riduzione di L.600.000 stabilita dall'art. 17, c.2bis, DLgs 47/2000 che invece compete alle indennità equipollenti previste esclusivamente per i lavoratori pubblici. All'indennità di fine rapporto erogata agli operai agricoli, essendo equiparata al TFR ai fini fiscali, spetterà invece la detrazione pari a L. 120.000 per ciascun anno prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a 2 anni. Si ricorda che la suddetta detrazione viene rapportata a mese nel caso in cui i periodi di lavoro siano inferiori all'anno.