La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14872 del 6 luglio 2011, ha stabilito che il licenziamento di un lavoratore per accertata inidoneità fisica alle mansioni è illegittimo se il datore di lavoro non prova l'impossibilità di adibirlo ad altri compiti.
In caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo organizzativo, infatti, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'impossibilità di reimpiego in altre mansioni (cfr. Cass. n. 2232 del 2011), mentre al lavoratore non può addossarsi altro onere che quello di allegazione della nuova possibilità di lavoro. È, invece, inammissibile la configurazione di oneri ulteriori, come l'indicazione degli specifici posti disponibili, che presupporrebbe la necessaria conoscenza dei complessivi assetti aziendali e renderebbe difficoltosa l'allegazione in giudizio riguardo alla possibilità di essere occupato in mansioni diverse da quelle originarie, divenute incompatibili con le condizioni fisiche del prestatore.