Una recente sentenza mette in luce alcune dele problematiche che sorgono nella gestione dei rischi di cantieri dove operano più imprese.

Il fatto

Il procedimento giudica i fatti avvenuti nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 2020 all’interno di un cantiere in una stazione ferroviaria, durante le operazioni di smontaggio e movimentazione di vetrate. Un lavoratore, dipendente di una società e distaccato presso un’impresa esecutrice, veniva colpito al volto dal carico trasportato da un carrello, a seguito della rottura improvvisa di una delle ruote. Le lesioni riportate avevano portato la vittima ad uno stato di coma neurovegetativo, cui aveva seguito il decesso nel gennaio 2023.

Nella sentenza, viene sottolineato che, al momento dell’infortunio, il carrello veniva utilizzato in modo improprio:

  • su pavimentazione sconnessa;
  • con dotazione di ruote in plastica rigida e non in gomma elastica e pneumatiche come previsto dal manuale d’uso come previsto in caso di pavimentazione sconnessa.

All’imputato, legale rappresentante della società distaccataria, era contestato il reato di omicidio colposo per violazione dell’art. 71 del d.lgs. n. 81/2008, per avere messo a disposizione attrezzature non idonee e utilizzate in difformità rispetto al manuale d’uso e alle condizioni effettive del cantiere.

Ricordiamo infatti che il D.Lgs. 81/08 all’art. 3 comma 6 dispone che “Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.”

Il giudizio

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 27/06/2025, ha assolto il datore di lavoro con formula dubitativa, ritenendo che l’evento fosse riconducibile a modalità operative difformi rispetto a quelle preventivate, adottate sotto la direzione di un soggetto individuato come preposto, appartenente però a un’altra impresa operante nel cantiere.

Fra le motivazioni, il Tribunale sottolinea che prima dell’inizio dei lavori era stato svolto un sopralluogo, durante il quale era stato riscontrato che la pavimentazione su cui dovevano scorrere i cavalletti era di marmo perfettamente liscio, ragione per cui si era deciso di utilizzare macchinari con ruote in plastica rigida.

Si è quindi ritenuto che l’infortunio non sia avvenuto per omessa o errata valutazione dei rischi.

Inoltre, si sottolinea che il datore di lavoro non deve vigilare lui stesso tutto il tempo, ma deve assicurarsi che vi sia vigilanza, anche da parte di figure individuate come preposti.

Il Tribula ha poi ritenuto legittima, nel contesto del cantiere, la nomina di un preposto appartenente ad una impresa diversa.

Il ricorso

Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione contestando, tra l’altro:

  • la legittimità della nomina di un preposto esterno all’impresa del datore di lavoro;
  • l’erronea sovrapposizione tra preposto e delegato e la carenza di una reale vigilanza datoriale sulle modalità di esecuzione dei lavori.

La Cassazione ha trasmesso gli atti e rimandato il giudizio alla Corte di appello di Milano, contestando che il ricorso vada qualificato come appello.

Conclusioni

In attesa del pronunciamento della Corte di appello di Milano, il caso appare comunque interessante per diversi aspetti affrontati, in particolare la necessità di effettuare sopralluoghi e definire nei dettagli i rischi e le procedure da seguire nel cantiere, nonché la necessità di nominare un preposto, al di là della società di appartenenza.

Impatti e indicazioni operative

Dal punto di vista dell’attività del datore di lavoro, la pronuncia offre indicazioni di particolare rilevanza pratica:

  1. In caso di distacco di lavoro, tenere in considerazione le responsabilità e gli obblighi previsti dalla normativa per datore di lavoro distaccatario e distaccante.
  2. Individuare tutte le figure necessarie allo svolgimento in sicurezza delle attività in cantiere, in particolare i preposti.
  3. Informare e formare i preposti relativamente alle loro responsabilità, inclusa la vigilanza sulle attività svolte.
  4. Effettuare la valutazione dei rischi specifici per l’attività della propria impresa.
  5. Effettuare le riunioni di coordinamento prima dell’inizio dei lavori e periodiche, secondo quanto opportuno.
  6. Assicurarsi che il PSC sia redatto tenendo in considerazioni i lavori svolti da tutte le imprese e i rischi individuati dalle stesse e sia basato sulle procedure di coordinamento concordate fra le imprese coinvolte, anche sulla base dei POS e dei sopralluoghi eseguiti.
  7. Garantire che sia svolta attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle misure concordate.