L’Agenzia delle entrate, con la circolare 02/03/2011 n.8, ha reso disponibile una guida pratica con la quale vengono forniti, tra gli altri, chiarimenti relativi alle modalità per effettuare la ritenuta del 20% sulle somme liquidate con il pignoramento presso terzi e agli adempimenti a carico del terzo erogatore e del creditore pignoratizio.
In caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzi, il terzo erogatore se riveste la qualifica di sostituto di imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del DPR 600/1973, opera, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal creditore pignoratizio. Il terzo non è tenuto a svolgere indagini per verificare se le somme devono o meno subire la ritenuta. Sarà, pertanto, onere del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla.
L’obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
-    deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte (IRPEF), ai sensi delle richiamate disposizioni (la ritenuta non deve essere operata nei confronti dei soggetti IRES);
-    il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef;
-    il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta in base a quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti del DPR 600/1973; deve, cioè, rientrare fra i soggetti cui la legge tassativamente conferisce l’obbligo di pagare le imposte in luogo d’altri, per fatti e situazioni a questi riferibili.
A fronte dei pagamenti effettuati, il terzo erogatore è tenuto ai seguenti adempimenti:
-    versare la ritenuta operata ai sensi dell’articolo 1 utilizzando l’apposito codice tributo (1049, ris. AE 18/2010), entro il giorno 16 del mese successivo a quello di applicazione della ritenuta;
-    comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate (non è previsto un termine; l’A.E. precisa che deve essere effettuata nei termini utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi);
-    certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute (entro il consueto termine del 28 febbraio e in forma libera);
-    indicare nella dichiarazione dei sostituti (modello 770), i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. L’adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute.
Se le somme erogate costituiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati, qualora il creditore pignoratizio (lavoratore dipendente o collaboratore) intenda chiedere al proprio attuale datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del DPR n. 600/1973, il terzo erogatore (ad es. la banca del datore di lavoro inadempiente) dovrà consegnare la predetta certificazione entro 12 giorni dalla richiesta da parte del creditore pignoratizio.
Il debitore tenuto alla presentazione della dichiarazione del modello 770, deve indicare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito.
Il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, di cui agli articoli 23, 24 e 29, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore, anche se dovesse trattarsi di redditi di lavoro dipendente, poiché questi importi devono essere inseriti dal creditore pignoratizio (percettore delle somme) nella propria dichiarazione dei redditi.