L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 284 del 28 agosto 2020, ha chiarito che, al fine di fruire del regime impatriati ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 (nella versione in vigore al 30 aprile 2019), fino al periodo d'imposta 2020, i soggetti che avessero già fruito degli incentivi di cui alla L. 238/2010 (concorrenza dei redditi alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef nella misura ridotta del 20% per le lavoratrici e del 30% per gli lavoratori) avrebbero dovuto esercitare la prevista opzione nel termine del 2 maggio 2017, con richiesta al datore di lavoro o entro i termini di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2017,direttamente in dichiarazione.

Con riferimento al caso di specie, l'istante, rientrato in Italia nell'anno 2015, ha fruito degli incentivi di cui alla L. 238/2010 nei periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017 e non ha esercitato l'opzione di cui all'art. 16, c. 4, del D.Lgs. 147/2015 nei termini sopraindicati e, conseguentemente, non può accedere al regime speciale per lavoratori impatriati.