Più flessibile l’estensione del regime impatriati
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026, ha precisato che i soggetti che dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno trasferito la residenza in Italia possono, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’Art. 16 del Dlgs 147/2015per ulteriori cinque periodi d’imposta, al pari dei lavoratori che si sono trasferiti in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, indipendentemente dalla mancata emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo).
L’intervento dell’Agenzia delle entrate, in risposta ai numeri quesiti inoltrati, prende origine dal fatto che il DL 124/2019 (L. 157/2019), nell’intento di superare la disparità di trattamento tra i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 3 luglio 2019 (ovvero dal periodo di imposta 2020) e i soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019, ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni già disposte dal Decreto Crescita nei confronti dei lavoratori che hanno trasferito in Italia la residenza fiscale dal 2020 istituendo, a tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato “Fondo Controesodo”.
Il citato DL 124/2019 ha però subordinato, l’aumento dell’abbattimento della base imponibile dal 50 al 70 per cento all’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Successivamente all’emanazione del DL 124/2019, l’Agenzia delle entrate aveva precisato (Circ. n. 33/E del 2020) che nelle more della predetta emanazione, i soggetti in questione avrebbero potuto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, avvalersi dell’agevolazione in parola esclusivamente nella misura del 50 per cento.
Poiché detto decreto non è mai stato emanato, all’Agenzia delle entrate è stato chiesto se i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, possono beneficiare dell’allungamento del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta, subordinatamente all’emanazione del citato decreto ministeriale per tener conto delle risorse del Fondo Controesodo.
L’Agenzia delle entrate ha risposto che il citato allungamento quinquennale può essere fruito anche senza l’emanazione del decreto ministeriale, fermo restando che tale periodo va computato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, ai sensi del citato articolo 2, comma 2 del TUIR.
Con la stessa Risoluzione n. 8/E del 2026 sono state fornite indicazioni in merito anche all’incentivo per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero (Art. 44 DL 78/2010 – L. 122/2010) consistente nella detassazione del novanta per cento degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori.
In particolare, la precisazione riguarda il periodo più lungo di applicazione dell’incentivo pari a:
1 - otto periodi d’imposta, ai docenti e ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
2 - undici periodi d’imposta, ai docenti e ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
3 - tredici periodi d’imposta, ai docenti e ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
Mentre per il primo requisito la norma indica specificatamente il periodo temporale, nulla viene detto per le altre due fattispecie.
Secondo l’Agenzia delle entrate, è possibile fruire di un progressivo allungamento del periodo agevolabile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non ha figli minori e tale evento si verifica nel corso del periodo agevolabile.
In altri termini, se un contribuente che, al rientro in Italia, non ha figli minorenni e fruisce degli incentivi per un periodo di sei periodi d’imposta, potrà estendere il periodo agevolabile fino, rispettivamente, a otto, undici o tredici periodi d’imposta se, prima dei predetti sei periodi d’imposta, ha un figlio, due o tre figli.
Analogamente, il contribuente che rientra in Italia con un figlio (o che entro i primi sei periodi d’imposta ha un figlio) e entro il termine di otto periodi d’imposta ha un secondo figlio, potrà allungare il periodo agevolabile fino a undici periodi d’imposta. Inoltre, se lo stesso contribuente, entro il termine degli undici periodi d’imposta, ha un terzo figlio potrà applicare gli incentivi complessivamente per tredici periodi d’imposta.
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