L'INPS, con la circolare 29/03/2004 n.56, ha fornito ulteriori delucidazioni in merito all'aliquota aggiuntiva dell'1% dovuta agli iscritti alla gestione separata i cui compensi superano il limite di euro 37.883,00.
In particoalre precisa l'istituto di credito la ripartizione tra committente e collaboratore del predetto onere dell'1% non rappresenta una novità, ma segue lo stesso trattamento già previsto in questi anni per l'aliquota dello 0,50% ai fini della tutela delal maternità, dell'assegno per il nucleo familiare e la tutela della malattia in caso di ricoverso ospedaliero.
Relativamente alle modalità di applicazione, nessun dubbio sorge in caso di unico committente o più committenti che si susseguono nel corso dell'anno dato che sussite in capo al collaboratore l'obbligo di comunicare ai committenti il superamento del limite oltre il quale si rende necessario applicare l'aliquota aggiuntiva.
Nelle ipotesi nelle quali il superamento di detto limite avvenga mentre sono in corso una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare all'aliquota aggiuntiva dell'1% la quota parte del reddito complessivamente eccedente la fascia esente, determinata in base al rapporto proporzionale tra l'emolumento dallo stesso erogato nel mese e la somma degli emolumenti erogati, nello stesso mese, dagli altri committenti (singolo compenso mensile moltiplicato per 100 e diviso per la somma dei compensi mensili).
Così, ad esempio, qualora il collaboratore abbia percepito a tutto il mese di maggio del corrente anno ? 32.500 e nel mese di giugno riceverà altri 10.000 euro, di cui ? 8.000,00 dal committente A (80% di 10.000,00) e ? 2.000,00 (20% di 10.000,00) dal committente B, l'aliquota maggiorata di un punto sui 4.617,00 euro (42.500,00 - 37.883,00) eccedenti il limite di 37.883,00 sarà applicata, dal committente A, su ? 3.693,60 (80% di ? 4.617,00) e dal committente B su ? 923,40 (20% di ? 4.617,00).
I contribuenti che hanno applicato nel mese di gennaio 2004 l'aliquota del 17,89% anzichè quella del 17,80% possono recuperare la maggior somam versata o in sede di compensazione tra crediti e debiti oppure chiedere all'INPS il rimborso della somma indebitamente versata.