Prestazioni di esodo adeguati agli incrementi della speranza di vita
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 558 del 17 febbraio 2026, ha reso noto che le procedure informatiche (Unicarpe) sono state aggiornate tenendo conto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.
Come si ricorderà il decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 del MEF, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha previsto un aumento dei requisiti pensionistici legato alla speranza di vita pari a tre mesi nel biennio 2027-2028. La legge di Bilancio 2026 ha successivamente stabilito che l’incremento sarà di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028. Il MEF ha inoltre pubblicato nuove tabelle previsionali basate sullo scenario demografico ISTAT 2024.
L’INPS deve applicare i nuovi parametri nella valutazione delle domande per gli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore e per le prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione.
Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti per l’accesso alle prestazioni di esodo, anche con riferimento al periodo di permanenza massima previsto, si deve comunicare al datore di lavoro esodante e al lavoratore interessato la reiezione della relativa domanda.
Eventuali discrepanze tra quanto dichiarato dal datore di lavoro e quanto verificato in istruttoria devono essere comunicate all’azienda e al lavoratore.
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