L’INPS, con il messaggio n. 323 del 30 gennaio 2026, ha ricordato che l’articolo 1, comma 591 della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ha prorogato anche al periodo d’imposta 2026 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsto per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”.

L’esonero opera, in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

L’Autorità competente in ordine alle modalità di concessione dell’agevolazioni contributiva è il Ministero delle Imprese e del made in Italy.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento dell’agevolazioni possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’INPS nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2026). Restano confermate le indicazioni operative fornite nella citata circolare n. 48/2019.

L’agevolazione può essere fruita attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). I codici tributo da utilizzare sono: “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166.