Pubblicate le nuove FAQ ufficiali del Ministero sulla formazione sicurezza e i nuovi ASR2025: cosa devono sapere subito RSPP e HSE Manager
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le FAQ ufficiali sull’Accordo Stato‑Regioni 59/2025, chiarendo temi cruciali per aziende, RSPP e HSE Manager: scadenza decennale dei crediti formativi, divieto di riconoscimenti parziali per le attrezzature, obblighi stringenti per i preposti, limiti all’uso della videoconferenza, validità territoriale degli accreditamenti e periodi transitori. L’articolo riassume i principali punti e rimanda al documento integrale allegato.
Cosa tratta :
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le FAQ ufficiali sull’Accordo Stato‑Regioni 59/2025, un documento attesissimo da tutto il sistema della prevenzione e che chiarisce in modo definitivo decine di aspetti rimasti incerti dopo l’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla formazione salute e sicurezza.Si tratta di un testo corposo e molto dettagliato, che rende imprescindibile per RSPP, HSE Manager e datori di lavoro un immediato aggiornamento delle proprie procedure formative.Le FAQ ufficiali sono allegate integralmente a questo articolo, per consentire a tecnici e aziende di consultare ogni singolo chiarimento.Di seguito proponiamo un breve riassunto ragionato, utile per orientarsi e comprendere subito quali sono gli impatti operativi più rilevanti.
Breve sintesi dei punti più importanti delle FAQ ministeriali
Le FAQ affrontano tutti i temi centrali dell’Accordo 59/2025: accreditamento dei formatori, validità degli attestati, formazione per attrezzature, aggiornamenti obbligatori, modalità di erogazione dei corsi, valutazione dell’efficacia, gestione del fascicolo del corso e periodo transitorio.Ecco gli aspetti più significativi per chi gestisce la sicurezza aziendale.
1. Accreditamento e validità territoriale: gli attestati valgono in tutta Italia, l’accreditamento no
Il Ministero ribadisce che l’accreditamento regionale è valido solo nella Regione che lo ha rilasciato, anche se gli attestati sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale. Le aziende devono quindi prestare grande attenzione quando acquistano corsi fuori Regione.Gli attestati possono contenere elementi aggiuntivi, ma devono rispettare i requisiti minimi previsti.
2. Aule miste solo se coerenti: mansioni comparabili e rischi omogenei
Le aule multi‑ATECO sono possibili, ma solo se i partecipanti svolgono attività e mansioni realmente confrontabili.È un passaggio che spinge verso una formazione più aderente alla valutazione dei rischi e, di fatto, più personalizzata.
3. Credito formativo: decade dopo 10 anni senza aggiornamento
Una delle conferme più importanti: i corsi abilitanti perdono validità se non aggiornati entro 10 anni. Nessuna eccezione. Chi supera la soglia deve rifare il percorso da zero.
4. Formazione “preassuntiva”: non esiste più il margine dei 60 giorni
Il Ministero chiarisce definitivamente che la formazione deve avvenire al momento dell’assunzione, non entro 60 giorni. Serve quindi una riorganizzazione dei processi di onboarding.
5. Efficacia della formazione: entra ufficialmente tra gli obblighi aziendali
Non basta più “fare il corso”: ora il datore di lavoro deve valutare l’efficacia dell’apprendimento, con indicatori e criteri definiti in fase di progettazione.
6. Attrezzature: nessun riconoscimento parziale dei corsi
Questo è uno dei passaggi più rilevanti delle FAQ:
- Se i contenuti coincidono integralmente, il corso pregresso è valido
- Se manca anche un solo contenuto, il corso NON può essere integrato: va ripetuto interamente
Il chiarimento riguarda, tra gli altri:
- escavatori (eliminata la distinzione < o > 6.000 kg)
- nuovi corsi per CMM
- carroponti (ora attrezzatura che richiede abilitazione)
- ambienti confinati
- altre attrezzature elencate nell’Allegato II
Le FAQ specificano anche che le gru a bandiera non rientrano tra le attrezzature che richiedono abilitazione.
7. Modalità di erogazione: per alcune formazioni non è mai consentita la VCS
Il Ministero conferma: La formazione pratica è sempre in presenza, senza eccezioni.Per alcuni corsi (attrezzature art. 73 e ambienti confinati) nemmeno la parte teorica può essere svolta in VCS. Tutto deve avvenire in presenza fisica.
8. Preposti: obblighi più stringenti, biennalità e stop totale all’e‑learning
Tra tutte le novità chiarite dal Ministero, quelle che riguardano i preposti sono senza dubbio tra le più sensibili per le aziende. Moltissimi quesiti hanno riguardato i preposti. Il ruolo del preposto è stato rafforzato dalla normativa degli ultimi anni e oggi rappresenta uno snodo fondamentale della vigilanza interna sulla sicurezza. Le FAQ del Ministero confermano, precisano e soprattutto irrigidiscono diversi aspetti che, per molte imprese, richiedono un immediato aggiornamento delle procedure e chiariscono una volta per tutte l’equivoco noto ormai come “data ballerina” ovvero la scadenza dei corsi preposti (punti A&B qui sotto), Approfondiamo meglio:
8.1 Aggiornamento obbligatorio: come funziona davvero (e cosa fare nei casi particolari)
La regola generale è chiara:il preposto deve aggiornarsi ogni 2 anni.Ma le FAQ spiegano in modo puntuale cosa succede nei casi concreti:
a) Preposto formato PRIMA del 19 maggio 2023
Quindi più di 2 anni prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.Deve effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (cioè entro il 19 maggio 2026). Nessun margine ulteriore.
b) Preposto formato TRA il 19 maggio 2023 e il 19 maggio 2025
L’ultima formazione ha meno di 2 anni al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo.Si applica la nuova periodicità biennale, che decorre però dalla data di entrata in vigore dell’Accordo e non dalla data del corso. In pratica, la prima scadenza sarà 19 maggio 2027.
c) Preposti formati DOPO il 19 maggio 2025
Si applica normalmente la biennalità a partire dalla data del corso.
8.2 Niente più e‑learning: divieto totale per formazione e aggiornamento
Uno dei punti più chiari delle FAQ: l’e‑learning per i preposti è vietato, sia per la formazione che per l’aggiornamento. Non esistono eccezioni. Il Ministero lo ribadisce in modo esplicito, richiamando:
- il D.Lgs. 81/2008
- le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021
- le disposizioni del nuovo Accordo 59/2025
La ragione è semplice: il preposto non è un “lavoratore qualunque”, ma una figura che esercita un ruolo di vigilanza operativa. La sua formazione deve quindi essere interattiva, supervisionata e capace di creare consapevolezza comportamentale.
8.3 Modalità consentite: solo presenza o videoconferenza sincrona
La formazione dei preposti può essere erogata soltanto in due modi:
- Presenza fisica
- Videoconferenza sincrona (ma solo per i moduli teorici)
Il Ministero chiarisce che la VCS è equiparata alla presenza, ma non può coprire eventuali moduli che prevedano esercitazioni pratiche.Anche se per i preposti non c’è addestramento tecnico, il principio generale rimane: ciò che richiede interazione diretta deve essere svolto in presenza.
8.4 La formazione dei preposti rientra nella formazione “interna” dei lavoratori
Un chiarimento importante: quando l’Accordo esonera il datore di lavoro dalle indicazioni metodologiche per la formazione interna dei lavoratori, questo vale anche per dirigenti e preposti, perché rientrano nella definizione di “lavoratore” dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008.In pratica: se il datore di lavoro organizza in autonomia la formazione interna → questo vale per tutti i ruoli aziendali, preposti inclusi.
8.5 Impatti immediati per le aziende
Le FAQ indicano chiaramente che:
- molte aziende dovranno aggiornare entro 12 mesi i preposti formati prima di maggio 2023
- vanno eliminate tutte le vecchie prassi basate su e‑learning, corsi asincroni, piattaforme automatiche
- occorre ridefinire l’onboarding dei nuovi preposti
- deve essere attivato un monitoraggio delle scadenze molto più serrato
- serve una revisione dei mansionari per identificare correttamente chi è preposto “di fatto”, quindi obbligato al percorso formativo
Questo implica un forte lavoro di ricognizione interna e di riallineamento di tutte le scadenze. In molte aziende la digitalizzazione dei registri formativi — piattaforme, LMS, scadenzari intelligenti — diventa quasi indispensabile per rispettare le nuove tempistiche e non incorrere in omissioni involontarie.
8.6 Un messaggio chiaro dal Ministero: il preposto deve essere formato, presente e aggiornato
Le FAQ ministeriali non lasciano spazio a interpretazioni:
- ruolo centrale del preposto
- controllo attivo e continuo
- formazione strutturata, tracciata e verificabile
- nessun affidamento a modalità “leggere” o automatizzate
- scadenze biennali da rispettare senza eccezioni
È un passaggio culturale deciso: il preposto torna ad essere il primo presidio della sicurezza operativa, e la sua formazione non può essere considerata una formalità.
9. Seminari e convegni: validi come aggiornamento, ma non servono docenti qualificati
Il Ministero chiarisce finalmente che:
- i relatori di seminari e convegni non devono possedere i requisiti del D.I. 6/3/2013
- resta però obbligatoria la verifica finale di apprendimento
10. Fascicolo del corso: conservazione obbligatoria per 10 anni
La responsabilità dell’archiviazione è sempre del soggetto formatore, anche se il corso si svolge in azienda. La conservazione può essere cartacea o digitale, ma deve essere integrale e tracciabile.
11. Periodo transitorio fino al 19 maggio 2026
Per 12 mesi è possibile avviare corsi secondo i vecchi Accordi Stato‑Regioni, incluse modalità e durate.Eccezione importante: le nuove attrezzature introdotte devono essere formate secondo il nuovo Accordo già entro questi 12 mesi.
COSA DICE LA LEGGE
- Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce obblighi formativi all’assunzione, al cambio mansione e all’introduzione di nuove tecnologie.
- L’art. 73 richiede percorsi abilitanti specifici per le attrezzature di lavoro complesse.
- La Legge 215/2021 rafforza gli obblighi dei preposti, imponendo modalità e frequenza dell’aggiornamento.
- L’Accordo Stato‑Regioni 59/2025 definisce durata, contenuti minimi, modalità erogative e criteri di valutazione dell’efficacia dei corsi.
INDICAZIONI OPERATIVE per RSPP e HSE Manager
- Verificare la conformità di tutti i corsi sulle attrezzature: se manca un contenuto, vanno rifatti.
- Aggiornare immediatamente il piano degli aggiornamenti biennali dei preposti.
- Riorganizzare l’onboarding per garantire formazione subito all’assunzione.
- Applicare sistemi digitali di tracciamento per fascicoli, scadenze e valutazione dell’efficacia.
- Controllare che i soggetti formatori siano accreditati nella Regione in cui svolgono la formazione.
- Verificare le modalità consentite per ogni tipologia di corso (presenza/VCS).
20% DI CONTENUTI CHE VALGONO L’80% DELLA COMPRENSIONE
- Le FAQ ministeriali ora chiariscono ogni aspetto dell’Accordo 59/2025.
- Nessun riconoscimento parziale per la formazione sulle attrezzature.
- Preposti: aggiornamento biennale e divieto di e‑learning.
- Per molte attrezzature e per gli ambienti confinati è obbligatoria sempre la presenza.
- Il credito formativo decade dopo 10 anni senza aggiornamento.
- I soggetti formatori devono archiviare i fascicoli per 10 anni.
- Il periodo transitorio termina il 19 maggio 2026.
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