Richiesta CIG per le aziende appaltatrici e sospensione attività committente
A cura della redazione
L'INPS con la circolare 29/10/2003 n.169, ha fornito alcune precisazioni in merito alla richieste di CIG da parte di aziende appaltatrici a seguito di sospensione dei lavori della ditta committente.
In particolare l'istituto previdenziale ha ritenuto che sia ammissibile la richiesta di integrazione salariale avanzata dalle aziende appaltatrici nel caso in cui la sospensione dei lavori della ditta committente derivi da fatti assolutamente imprevedibili e dovuti ad eventi eccezionali fortuiti e di forza maggiore, ossia quelli che inducono l'azienda ad ordinare la sospensione dei lavori ritenendo che in tali casi la eccezionalità dell'evento, oltre ad escludere la prevedibilità, è tale da sovrastare ogni connessione al rischio di impresa attribuibile alla ditta appaltatrice; e che viceversa non sia ammissibile la richiesta stessa in tutti i casi nei quali l'ordine di sospensione dei lavori da parte dell'azienda appaltante non sia riconducibile ad eventi eccezionali ed imprevedibili come sopra specificato, ma costituisca mero esercizio della facoltà contrattualmente riconosciuta; e pertanto la sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda appaltatrice sia riconducibile al normale rischio di impresa, derivante dal rapporto contrattuale instaurato con la ditta committente.