Salvaguardati, in arrivo le istruzioni operative per i lavoratori in mobilità
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 3890 del 5 marzo 2013, ha fornito ulteriori indicazioni, alle strutture territoriali, in relazione alla gestione delle posizioni interessate dalla salvaguardia introdotta dal DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011. I chiarimenti riguardano, in modo particolare, i lavoratori in mobilità ordinaria e quelli cessati dal servizio per accordi individuali in base al Decreto Interministeriale 1° giugno 2012.
Per quanto riguarda i primi (lavoratori in mobilità), nel ricordare che i lavoratori possono essere destinatari, per effetto della data dell’accordo e della successiva data del licenziamento, di una o più salvaguardie, l’Istituto riassume, per ciascuna salvaguardia, le date entro le quali i periodi di sospensione (per effetto di rioccupazione a tempo determinato) hanno riflesso sul periodo di fruizione della mobilità ordinaria:
A) salvaguardia ex art. 12, comma 5, della L. n. 122/2010, che si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010. Le sospensioni che concorrono alla determinazione della fine della durata della mobilità ordinaria sono quelle entro 31 maggio 2010;
B) salvaguardia ex art. 18, comma 22 quater, della L. n. 111/2011, che si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011. Le sospensioni che concorrono alla determinazione della fine della durata sono quelle fino al 16 luglio 2011;
C) salvaguardia ex art. 24, commi 14 e 15, della L. n. 214/2011 che si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011. Le sospensioni che concorrono alla determinazione della fine della durata sono quelle fino al 24 luglio 2012.
Per ciò che concerne, invece, le istanze di cui all’art. 2, comma, 1 lettera g), del Decreto Interministeriale 1.6.2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 che dichiarano di essere stati rioccupati antecedentemente all’entrata in vigore della normativa in esame in qualità di lavoratori subordinati in mobilità, le istanze in parola vanno accolte in quanto all’epoca dei fatti i lavoratori in questione risultavano obbligati ad accettare l’offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità.
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