L'Inail con la circolare 73 del 19 settembre 2003 ha diramato importanti precisazioni in materia di pagamento ridotto delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze di particolare rilevanza (Inail, circolare 23 dicembre 2003 n. 73). Le sanzioni civile ridotte si riferiscono alle seguenti ipotesi: 1) Mancato o ritardato pagamento dei contributi e premi dovuto ad oggettive incertezze di particolare rilevanza 2) Mancato o ritardato pagamento dei contributi e premi dovuto a fatto doloso del terzo 3) Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali. Il primo caso, sulla base della circolare 73, riguarda il caso in cui le incertezze derivino da contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative. Ulteriori cause di riduzione delle sanzioni per oggettive incertezze di particolare rilevanza sono costituite: · dalla novità o complessità della fattispecie · dalla obiettiva difficoltà di interpretazione delle norme di settore ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti, fornite dagli uffici competenti, e supportati da prova documentale, da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la insussistenza dell'obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto, in via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa. La fattispecie relativa al fatto doloso commesso da terzo trova giustificazione nel reale fatto doloso del "terzo" , a prescindere da eventuali riflessi negativi occupazionali. Il fatto doloso del terzo deve essere denunciato all'autorità giudiziaria entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto costituente reato. Il beneficio della riduzione è inoltre condizionato all'esibizione, da parte dell'interessato, della "certificazione dell'autorità giudiziaria attestante che presso la stessa è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia" . Infine riguardo al mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali, l'INAIL precisa che, mentre nei casi di oggettive incertezze e fatto doloso del terzo l'indicatore essenziale per concedere la riduzione pari agli interessi legali è il costante rispetto degli obblighi contributivi, nei casi di crisi aziendale a questo indicatore si deve aggiungere quello dei riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell'attività produttiva.