Schede dati di sicurezza e responsabilità 231: il valore della sezione 15 dopo il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203
A cura della redazione
La sezione 15 della scheda dati di sicurezza assume un ruolo centrale nella gestione della compliance aziendale dopo il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203. Da semplice riferimento normativo diventa uno strumento decisivo per la prevenzione dei rischi, la corretta organizzazione aziendale e la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
Cosa tratta :
Con il prossimo recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203, previsto entro il 21 maggio 2026, la scheda dati di sicurezza (SDS) evolve da semplice documento informativo a vero e proprio strumento di presidio legale. In questo nuovo scenario, il ruolo dell’utilizzatore di sostanze e miscele pericolose diventa centrale, soprattutto in relazione alla capacità di interpretare e applicare correttamente le informazioni contenute nella SDS, non solo ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.L’utilizzatore è chiamato a leggere attentamente, comprendere e implementare le misure di gestione del rischio indicate nel documento e, inoltre, le informazioni sulla regolamentazione riportate nella sezione 15 della SDS, dalle quali discendono obblighi di legge in base alla normativa nazionale e comunitaria.La sezione 15 rappresenta una vera e propria “mappa normativa”, poiché consente di identificare quali e quante normative si applicano alla sostanza o miscela pericolosa utilizzata. Non si tratta di un richiamo formale, ma di un elemento che permette all’impresa di comprendere l’ampiezza e la complessità degli obblighi legali cui è soggetta.L’utilizzatore diventa consapevole dei propri obblighi di legge soltanto se il fornitore adempie correttamente agli obblighi informativi previsti dalla sezione 15, in particolare dalla sezione 15.1:15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.
Devono essere fornite informazioni riguardanti le pertinenti prescrizioni dell’Unione in materia di sicurezza, salute e ambiente o informazioni sulla situazione normativa della sostanza o della miscela a livello nazionale, incluse indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario dovrebbe intraprendere in base a tali disposizioni. Devono inoltre essere menzionate le leggi nazionali degli Stati membri che attuano le suddette disposizioni, nonché qualsiasi altra misura nazionale pertinente.Alla luce della Direttiva (UE) 2024/1203, che introduce sanzioni penali anche per le omissioni rispetto agli obblighi ambientali, la mancata analisi della sezione 15 può tradursi in una grave carenza organizzativa. Se l’utilizzatore non individua correttamente le normative applicabili, non potrà implementare le relative misure, esponendosi a rischi penali significativi.
Ogni aggiornamento della SDS ricevuta dal fornitore impone all’utilizzatore un duplice passaggio fondamentale. Da un lato, la verifica puntuale delle normative richiamate nella sezione 15; dall’altro, l’adeguamento del DVR e delle procedure aziendali alle disposizioni di legge individuate. In assenza di questo processo, l’intero sistema di prevenzione risulta inefficace.I principi affermati dalla Corte di Cassazione penale, sezione IV, con la sentenza n. 30039/2025, rafforzano ulteriormente tale impostazione.
La Corte ha chiarito che la responsabilità dell’ente dipende dalla concreta attuazione dei presidi organizzativi e dalla coerenza tra modello organizzativo, valutazione dei rischi e strumenti operativi adottati.In questa prospettiva, la sezione 15 della SDS assume un valore probatorio decisivo: essa dimostra se l’impresa ha effettivamente identificato il quadro normativo applicabile e se ha tradotto tale conoscenza in misure organizzative e tecniche adeguate. Non è quindi sufficiente possedere il documento; è necessario dimostrare di averlo utilizzato correttamente (concetto ormai consolidato e ricordato spesso anche nei nostri articoli).
La Cassazione ha inoltre evidenziato che il Modello 231 deve garantire l’esistenza e il funzionamento effettivo degli strumenti tecnico-operativi. Tra questi rientra a pieno titolo il processo di gestione delle SDS, che deve includere la lettura sistematica della sezione 15 e la conseguente attivazione dei presidi normativi richiesti.In conclusione, a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203, la sezione 15 della scheda dati di sicurezza si trasforma da parte considerata accessoria a elemento chiave della compliance aziendale: una vera bussola normativa che, se ignorata, può determinare responsabilità penali, ma che, se correttamente utilizzata, può costituire una solida difesa nell’ambito del sistema 231.
COSA DICE LA LEGGE
La normativa italiana e dell’Unione Europea impone che le informazioni contenute nelle schede dati di sicurezza vengano effettivamente utilizzate dall’azienda utilizzatrice.
- Il D.Lgs. 81/2008 richiede la valutazione di tutti i rischi derivanti dall’uso di sostanze pericolose e la conseguente adozione di misure di prevenzione e protezione adeguate.
- Il Regolamento REACH e il Regolamento CLP stabiliscono obblighi informativi precisi in capo ai fornitori, ma attribuiscono all’utilizzatore finale il dovere di applicare le indicazioni ricevute.
- Con l’attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203, le violazioni ambientali e le omissioni organizzative assumono rilevanza penale anche per l’ente, rafforzando il legame tra gestione delle SDS, DVR e Modello 231.
La giurisprudenza italiana ha chiarito che la mera esistenza formale dei documenti non è sufficiente: ciò che rileva è l’effettiva integrazione delle informazioni normative nei processi aziendali.
INDICAZIONI OPERATIVE
Per rendere la gestione delle SDS realmente efficace e difendibile nel tempo, è utile:– strutturare un processo interno che preveda la lettura sistematica di ogni SDS aggiornata :
- verificare puntualmente la sezione 15 per individuare tutte le norme applicabili
- tradurre le prescrizioni normative in azioni concrete su DVR, procedure operative e formazione
- mantenere traccia delle verifiche effettuate e delle decisioni assunte
- assicurare la coerenza tra gestione delle sostanze pericolose, Modello 231 e sistema di prevenzione
- utilizzare strumenti digitali che consentano aggiornamenti, tracciabilità e allineamento continuo delle informazioni.
- L’efficacia non deriva dalla complessità delle procedure, ma dalla loro chiarezza, ripetibilità e integrazione nei processi quotidiani.
Il 20% che conta (per l’80% dei risultati)
Se la sezione 15 della SDS viene letta, compresa e tradotta in misure operative concrete, l’azienda riduce la maggior parte dei rischi legali, organizzativi e sanzionatori. La vera prevenzione nasce dall’uso consapevole delle informazioni già disponibili e dalla loro integrazione strutturata nei processi di salute, sicurezza e ambiente.
Articolo redatto in collaborazione con FLASHPOINT S.r.l.
Riproduzione riservata ©