L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 92 del 30 ottobre 2015, ha reso noto che il maggior rimborso chilometrico corrisposto al dipendente che, per raggiungere il luogo di missione situato in un comune diverso da quello in cui è posta la sede di servizio, parte dalla propria abitazione percorrendo una maggiore distanza rispetto a quella calcolata dal posto di lavoro, è considerato reddito imponibile.
Diversamente, nel caso in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell’art. 51, co. 5, secondo periodo del TUIR. Tale disposizione prevede che i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.