Pubblicata il 19 dicembre 2025 la UNI/PdR 186, la prassi di riferimento per la semplificazione dei controlli svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle aziende virtuose.

Cosa tratta:

Il D.Lgs. 103/2024, entrato in vigore il 2 agosto 2024, ha introdotto una serie di semplificazioni per l’esecuzione die controlli da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, per le organizzazioni definite a “rischio basso”, è previsto di non poter essere sottoposte a più di un controllo nell’arco di un anno.

Le prassi UNI pubblicate a dicembre indicano i criteri per l’identificazione delle imprese definite a rischio basso, permettendo finalmente l’applicazione di quanto disposto dal decreto all’articolo 3 comma 2.

Evitando la duplicazione dei controlli, si possono così risparmiare tempo e risorse sia delle pubbliche amministrazioni che delle imprese virtuose.

Il documento si articola in quattro parti:

  • Parte 1, aspetti generali;
  • Parte 2, ambito protezione ambientale;
  • Parte 3, ambito igiene e salute pubblica;
  • Parte 4, sicurezza dei lavoratori.

Come si identificano le aziende a rischio basso

Per ottenere il report, ovvero il riconoscimento come aziende a rischio basso, è possibile:

  • Ottenere le certificazioni riferite a specifici ambiti;
  • Per le imprese le micro e piccole imprese non strutturate per poter ottenere certificazioni, dimostrare la buona gestione.

Le certificazioni riconosciute per ciascun ambito vengono riportate nelle parti 2, 3 e 4 della UNI/PdR 186:

  • UNI EN ISO 14001 o Emas per la protezione ambientale;
  • UNI EN ISO 9001 o UNI EN ISO 22000 per igiene e salute pubblica;
  • UNI EN ISO 45001 per la sicurezza sul lavoro.

Particolarmente rilevante è proprio l’introduzione di procedure alternative per identificare come a basso rischio le microimprese che per dimensioni non hanno risorse sufficienti per intraprendere un percorso di certificazione e per le piccole imprese di settori considerati a basso rischio.

INDICAZIONI OPERATIVE

  1. Classificazione dell’organizzazione: verificare se si rientra nelle attività che possono seguire la procedura equivalente o è necessaria la certificazione per il riconoscimento del rischio basso;
  2. Requisiti: in base alle dimensioni, al settore, e all’ambito per cui si vuole ottenere il report certificativo, verificare il possesso dei requisiti richiesti;
  3. Audit: richiedere ad un ente accreditato di svolgere un audit, che in alcuni casi può essere effettuato da remoto, per certificare il possesso dei requisiti per la definizione di attività a rischio basso.