Sgravi contributivi per lo smart working nelle zone montane
A cura della redazione

Sulla G.U. n. 218/2025 è stata pubblicata la Legge n. 131 del 12 settembre 2025, volta al riconoscimento e alla promozione delle zone montane, che prevede, tra l’altro, una disposizione finalizzata ad incentivare il ricorso al lavoro agile.
Più precisamente l’art. 26, al fine di agevolare lo smart working nei piccoli comuni montani e contrastare lo spopolamento degli stessi, riconosce uno sgravio contributivo, in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato.
Le condizioni per fruire dello sgravio sono che il lavoratore:
- non abbia compiuto i 41 anni di età al 20 settembre 2025;
- svolga stabilmente la sua prestazione lavorativa in smart working in uno dei comuni montani individuati da un apposito DPCM con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- trasferisca la propria abitazione principale e il domicilio stabile da un comune non montano nel comune montano.
Entrando nel dettaglio, l’esonero, nel rispetto del de minimis, è pari:
- per gli anni 2026 e 2027, al 100% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua;
- per gli anni 2028 e 2029, al 50% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua,
- per l’anno 2030, al 20% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua.
L’incentivo è riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore.
Restano esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, così come resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione non è cumulabile con gli incentivi di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, consistente nella riduzione nella misura del 75% dei contributi a carico dei datori di lavoro.
L’attuazione della norma è demandata ad un apposito decreto interministeriale.
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