Stop al DURC regolare anche se sono dovute solo le sanzioni civili
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, ha affermato che ai fini del rilascio del DURC regolare è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro.
L’interpellante ANPIT chiedeva se la nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3, D.M. 30.01.2015 poteva essere interpretata nel senso che, quando le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali sono costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva. In questo caso l’Ente, per il recupero delle somme a credito, potrebbe infatti attivare i diversi strumenti coattivi a sua disposizione.
Questa interpretazione estensiva è stata però respinta dal dicastero che, nella propria risposta, ha sottolineato come il comma 3 dell’articolo 3 definisce come “scostamento non grave” quello pari o inferiore ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge. La formulazione testuale della disposizione quantifica lo “scostamento non grave” tenendo conto anche di eventuali accessori di legge. Le sanzioni civili costituiscono infatti, dal punto di vista giuridico, un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono. Le stesse rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi.
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