Stress sul luogo di lavoro: è responsabilità del Datore di lavoro prevenirlo
A cura della redazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’assenza di un intento persecutorio, tale da configurare mobbing, non esclude la responsabilità del datore di lavoro in caso di ambiente lavorativo stressogeno. La tutela del lavoratore si fonda sulla prevenzione dei rischi, inclusi quelli psicosociali.
Il fatto
Una lavoratrice aveva agito contro le società datrici di lavoro per ottenere il risarcimento del danno derivante da presunte condotte di mobbing subite tra il 2012 e il 2014.
La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda, ritenendo assente un intento persecutorio e attribuendo i comportamenti autoritari del datore di lavoro a esigenze organizzative.
Inoltre, le patologie psicosomatiche della lavoratrice non erano state considerate causalmente collegate a condotte vessatorie.
Il ricorso
La lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando:
violazione dell’art. 2087 c.c., ovvero l’obbligo di tutela sella salute e sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro;
errata valutazione delle prove, in particolare di due certificati medici, da cui si doveva desumere il collegamento fra le patologie della lavoratrice e le vessazioni in ambiente di lavoro denunciate;
inversione dell’onere probatorio.
Il giudizio della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. non richiede la prova di un intento persecutorio tipico del mobbing. È sufficiente che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenimento di un ambiente stressogeno lesivo della salute del lavoratore.
Va rilevato che spesso i casi denunciati di mobbing non vengono riconosciuti in sede di giudizio, solitamente per mancanza di prove, come dimostrano le sentenze della Cassazione n. 31372 del 1° dicembre 2025 e n. 31691 del 4 dicembre 2025.
Dall’altra parte, la Corte ribadisce che il datore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire rischi, inclusi quelli da stress lavoro-correlato, come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Anche singoli episodi che ledono la salute psicofisica, definiti straining, possono generare responsabilità e diritto al risarcimento.
Impatti e indicazioni operative
I datori di lavoro e gli RSPP devono quindi assicurarsi di:
- Valutare i rischi psicosociali: obbligo di includere lo stress lavoro-correlato nella valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008).
- Prevenire con misure organizzative: adottare misure per evitare ambienti conflittuali e stressogeni, anche in assenza di mobbing.
- Formare e sensibilizzare i lavoratori: promuovere comportamenti rispettosi.
- Gestione delle segnalazioni: prevedere procedure dedicate.
- Monitoraggio costante: attivare procedure di ascolto e verificare la presenza di segnali di situazioni di disagio.
- Gestione delle situazioni delicate: particolare attenzione in periodi di vulnerabilità (es. gravidanza), per evitare aggravamenti del rischio.
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