L’INPS, con il messaggio 21/02/2014 n.2761, ha precisato che i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da soggetti che non esercitino attività d'impresa non possono usufruire dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, cc. 2 e 4 e art.25, c.9 L. 223/1991.

Rimangono quindi esclusi dal beneficio quando non esercitano attività d’impresa gli studi professionali

Infatti secondo l’Istituto previdenziale l'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla legge 223/1991 è subordinata alla qualità di imprenditore del datore di lavoro che effettua il licenziamento ed è quindi esclusa nel caso in cui tale condizione non sussista.