L’articolo 16 del d.l. 62/2026 ha introdotto disposizioni in materia di versamento al fondo di tesoreria e di destinazione del trattamento di fine rapporto per l’anno 2026.

Più precisamente, si prevede che per i datori di lavoro tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al versamento al Fondo di Tesoreria, per effetto delle novità introdotte dall’art. 1 comma 203 della legge n. 199/2025, i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge; non si applicano sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive.