Abbandono di rifiuti: dove si estende la responsabilità del proprietario
A cura della redazione
La Corte di Cassazione (sentenza n. 1883/2026) conferma che la proprietaria di un terreno non risponde, in via omissiva, dell’abbandono di rifiuti da parte di terzi in assenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo.
Il fatto
Il Tribunale di Crotone aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP su terreni di proprietà di un’anziana donna, sui quali erano stati rinvenuti circa 500 m³ di rifiuti di varia natura.
Il Pubblico Ministero ricorreva per Cassazione sostenendo che:
- il Tribunale aveva erroneamente ritenuto insussistente il reato, alla luce del fatto che la proprietaria ignorava che fossero stati abbandonati rifiuti sul suo terreno;
- aveva negato che si configurasse una discarica abusiva;
- aveva ritenuto insussistente una posizione di garanzia in capo alla proprietaria;
- non aveva considerato la possibile confisca dell’area anche nei confronti di persona estranea al reato.
- secondo l’accusa, il semplice degrado complessivo dell’area e la presenza dei cumuli avrebbero dovuto condurre a qualificare la situazione come discarica abusiva e giustificare il mantenimento del sequestro.
Secondo l’accusa, il semplice degrado complessivo dell’area e la presenza dei cumuli avrebbero dovuto condurre a qualificare la situazione come discarica abusiva e giustificare il mantenimento del sequestro.
Il giudizio della Cassazione
La Corte rigetta il ricorso, ribadendo principi consolidati in materia di rifiuti e misure cautelari reali relativi a:
- Responsabilità del proprietario e reato di abbandono/discarica;
- Fumus commissi delicti e limiti del giudice del riesame;
- Attuazione della confisca dell’area e corretta restituzione.
In particolare, relativamente al primo punto la Cassazione afferma che:
- il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 non è configurabile in forma omissiva, per il semplice fatto di essere proprietario del terreno su cui terzi abbandonano rifiuti;
- il proprietario risponde solo se partecipa attivamente, agevola, consente o svolge atti di gestione dei rifiuti;
- la mera incuria o mancata vigilanza del fondo integra, al più, una condotta colposa non penalmente rilevante nella fattispecie contestata.
Conclusioni
Riassumendo, secondo la Corte, la mera inerzia o l’omessa rimozione di rifiuti, abbandonati da terzi, non si configura come reato di abbandono, a meno che non ci sia una collaborazione attiva da parte del proprietario e a meno che questo non abbia un obbligo giuridico derivante da atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.
Impatti e indicazioni operative
Sebbene la sentenza sollevi dalla responsabilità il proprietario, nel contesto attuale di inasprimento della normativa ambientale, ad esempio con l’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2024/1203, è necessario dotarsi di strumenti per evitare di essere chiamato in giudizio.
- Implementare controlli periodici sulle aree aziendali, soprattutto quelle periferiche o non presidiate.
- Documentare le attività di vigilanza (sopralluoghi, report fotografici, registri).
- Installare sistemi di dissuasione (recinzioni, cartellonistica, videosorveglianza nei limiti di legge).
- Segnalare tempestivamente alle autorità eventuali abbandoni, per evitare interpretazioni erronee di tolleranza.
- Garantire la corretta gestione dei rifiuti aziendali, così da escludere ogni possibile sovrapposizione con condotte illecite di terzi.
- Curare la manutenzione delle aree per dimostrare l’assenza di comportamenti colposi o negligenti.
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