D.M. 20 giugno 2025: rafforzata la prevenzione degli incendi nelle gallerie stradali
A cura della redazione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2025 il Decreto del 20 giugno 2025, che approva la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete transeuropea.
Di cosa tratta:
Il decreto definisce i requisiti infrastrutturali, impiantistici e gestionali delle gallerie stradali non comprese nella rete stradale transeuropea, definita dal Regolamento (UE) 2024/1679, con tempistiche precise di adeguamento e responsabilità in capo ai gestori.
L’obiettivo generale è quello di assicurare una gestione del rischio incendio efficace a partire dalla prevenzione delle cause di incendio fino alla gestione dell’emergenza, qualora l’incendio fosse già avvenuto, stabilendo requisiti strutturali necessari a garantire l’esodo sicuro da parte degli utenti e la possibilità per le squadre di soccorso di intervenire in sicurezza.
La norma è composta da 7 articoli ed un allegato tecnico, a sua volta suddiviso in due Titoli:
- Titolo I: si applica alle gallerie di nuova realizzazione;
- Titolo II: si applica alle gallerie già esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto.
Sono fornite disposizioni anche riguardo alla scelta e modalità di impiego dei prodotti per uso antincendio.
Quando in vigore?
Il D.M. 20 giugno 2025 entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in G.U., ovvero il 7 agosto 2025.
Indicazioni operative:
Il decreto distingue chiaramente tra obblighi per le gallerie di nuova realizzazione e per quelle già esistenti ed in esercizio. Le prescrizioni si traducono in azioni tecniche, gestionali e organizzative i gestori delle infrastrutture devono implementare secondo precisi tempi e criteri di adeguamento.
I principali interventi richiesti riguardano:
Titolo I – Gallerie di nuova realizzazione
1. Progettazione: stabilite le distanze massime tra le uscite di emergenza, le caratteristiche di resistenza al fuoco (REI), i requisiti dei sistemi di drenaggio per il contenimento dei liquidi infiammabili e tossici;
2. Dotazioni impiantistiche obbligatorie: definiti i requisiti e i parametri per cui sono richiesti i vari impianti, quali:
- Ventilazione meccanica di emergenza;
- Impianti radio;
- Centro di controllo;
- Impianti di sorveglianza;
- Segnaletica di sicurezza;
- Semafori e barriere;
- Impianto idrico antincendio;
- Impianti elettrici e sistemi di sicurezza.
3. Gestione emergenza: obbligo di redigere un piano di emergenza per tutte le gallerie e di formare il personale di soccorso.
Titolo II – Gallerie già esistenti ed in esercizio
Le gallerie già attive alla data del 7 agosto 2025 devono essere classificate in funzione del rischio sulla base del tipo di traffico (urbano/extraurbano, mono/bidirezionale), della lunghezza, del traffico medio giornaliero. Sulla base della categoria di rischio, devono poi essere applicate le misure tecniche e gestionali, rispettando i tempi di adeguamento previsti dall’art. 6:
- Misure gestionali (punto 5.1 dell’allegato, es. limitazioni di velocità): alla data di entrata in vigore del decreto;
- Misure strutturali e impiantistiche per agevolare i soccorsi: entro 6 mesi dall’entrata in vigore;
- Installazione delle dotazioni di autosoccorso degli utenti: entro 1 anno dall’entrata in vigore;
- Completare tutte le restanti misure tecniche: entro 5 anni dall’entrata in vigore.
Se presenti criticità non rimediabili tecnicamente, è possibile presentare richiesta di deroga al Comando VVF ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 151/2011.
Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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