Il “metodo Storari” ha spostato l’azione sui committenti, con sequestri e amministrazioni giudiziarie che hanno prodotto centinaia di milioni di versamenti (soprattutto IVA) e decine di migliaia di regolarizzazioni. Tra i casi: BRT, UPS, DHL, Amazon, GS–Carrefour, GXO e molti brand del lusso. Mentre l’Italia conferma l’impianto dell’art. 26 (rischi interferenziali), l’UE accelera su due diligence, whistleblowing e strategia Workplace Safety 2030; la Germania spinge con la LkSG. La responsabilità sale lungo la filiera e la compliance diventa criterio competitivo.

Cosa tratta :

Dalla procura alle aziende: come un approccio investigativo ha costretto i grandi committenti a guardare dentro la propria catena di appalto. Perché divide i giuristi, cosa dicono i numeri e cosa sta arrivando dall’Europa.Negli ultimi anni la Procura di Milano ha ribaltato il modo di indagare sugli appalti: non più inseguendo cooperative di comodo destinate a sparire, ma risalendo direttamente ai grandi committenti – logistica, moda, GDO, vigilanza – che beneficiano dell’esternalizzazione dei servizi.

È la chiave del cosiddetto “metodo Storari”, dal nome del PM Paolo Storari, che ha usato sequestri preventivi e, in casi mirati, l’amministrazione giudiziaria per interrompere catene di subappalti ritenute opache. L’effetto? Bonifiche contrattuali, assunzioni e stabilizzazioni in massa, e versamenti record al fisco.

Esempi di cronaca: dai magazzini ai brand del lusso

Logistica e trasporti. Provvedimenti di amministrazione giudiziaria o sequestri e piani di rientro hanno coinvolto operatori come BRT e Geodis, con regolarizzazioni e internalizzazioni di personale; inchieste hanno toccato anche DHL, GLS, UPS, Amazon, FedEx, incidendo sulle prassi di fornitura e sulle catene di subappalto. In un caso, sono stati sequestrati 121 milioni di euro ad Amazon per frode fiscale e sfruttamento del lavoro (procedimento in corso).

Moda e manifattura. Il primo è stato Alviero Martini. Il ricorso all’amministrazione giudiziaria è arrivato fino a marchi della filiera del lusso: tra i casi più recenti, la misura su Loro Piana; indagini e sequestri hanno interessato anche fornitori collegati a Armani, Valentino, Dior e per ultimo Tod’s.

GDO e supply chain. Oltre ai sequestri su operatori logistici, l’azione si è estesa ai committenti: GS–Carrefour ha versato 60 milioni all’Agenzia delle Entrate; ulteriori sequestri hanno riguardato Kuehne+Nagel e Iperal (oltre 33 milioni totali).In parallelo, la procura ha spinto brand e multinazionali a internalizzare migliaia di lavoratori e ad allineare trattamenti economici e contributivi, spesso dopo contestazioni su ritenute, contributi e IVA legate a catene di cooperative definite “serbatoi di manodopera”.

I numeri, voce per voce: quanto è stato recuperato (e da chi)

IVA recuperata :

  • 434 milioni di euro: l’IVA già recuperata entro il 9 febbraio 2025 (su oltre 500 milioni complessivi sequestrati in vari procedimenti).

Versamenti complessivi a oggi (imposte/tributi/contributi) :

  • Oltre 480 milioni di euro: importi già versati al fisco entro l’inizio dell’estate 2024.
  • Circa 550 milioni di euro: stima di versamenti complessivi entro maggio 2025; diverse ricostruzioni giornalistiche indicano anche un numero maggiore di 49.000 lavoratori regolarizzati.
  • Oltre 600 milioni già versati, con proiezione fino a 1 miliardo considerando accordi in definizione nei mesi successivi (dati rilanciati da ANSA il 3 aprile 2025).

Il dettaglio per operatore (versamenti/accordi riportati in atti o stampa)

  • BRT 146 milioni; UPS 86 milioni; Esselunga 48 milioni; GLS 38 milioni; DHL 35 milioni; Servizi Fiduciari (Sicuritalia) 25 milioni; Schenker 9 milioni; GS–Carrefour 60 milioni. Per GXO, 83,9 milioni sequestrati (procedimenti in corso).

Occorre in ogni caso prestare attenzione perchè i dati variano : alcune fonti distinguono sequestri da versamenti effettivi (entrate erariali), e perché alcune cifre si riferiscono alla sola IVA, altre includono ritenute e contributi.

Un cambio di metodo: dall’alto verso il basso

Il “metodo Storari” non è una legge, ma un approccio investigativo. Si parte dai beneficiari finali (i committenti) e si scende lungo i subappalti: se l’appalto è usato come schermo per comprimere tutele e contributi, il vantaggio economico si genera proprio a monte. Da qui sequestri mirati e, in casi selezionati, amministrazione giudiziaria per imporre piani correttivi, assunzioni e riallineamenti retributivi. I critici parlano di una responsabilità “oggettiva di fatto”, perché la legge penale non impone al committente un controllo così esteso sui fornitori; i sostenitori replicano che l’inerzia ha normalizzato sistemi di sfruttamento, e che l’intervento ha avuto effetti misurabili su fisco e lavoro.

Dove si innesta il DUVRI (e perché non è “solo carta”)

Sul piano prevenzionistico, l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 continua a valere: idoneità tecnico‑professionale, informazione, cooperazione e coordinamento, e DUVRI quando le attività interferiscono. Il referendum del 2025 ha confermato che il committente non risponde per i rischi specifici dell’appaltatore in sede civile, ma la giurisprudenza milanese ha di fatto alzato l’asticella delle attese sul dovere di vigilanza organizzativa e contrattuale. Per evitare interferenze e infortuni, il DUVRI vivo e aggiornato quando cambiano turni, squadre, layout e permessi, rimane lo strumento più efficace per ridurre gli incidenti nelle co‑presenze e nelle relative interferenze.

Europa: la due diligence che arriva (e slitta)

Con la Direttiva (UE) 2024/1760 sulla due diligence (CSDDD), l’UE chiede alle grandi imprese di identificare, prevenire, mitigare gli impatti negativi su diritti umani e ambiente lungo la catena di attività, includendo la sicurezza dei lavoratori. Nel 2025 una direttiva “stop‑the‑clock” (2025/794) ha posticipato alcune scadenze di applicazione per dare più tempo alle aziende, ma senza cambiare la direzione: la responsabilità sale lungo la filiera e la tracciabilità diventa requisito competitivo. Nel 2025 si sono discussi aggiustamenti su soglie e ambito di applicazione: meno imprese direttamente in scopo, ma pressioni che permangono a cascata su fornitori e subfornitori. Molti ei tanti numeri richiesti parlano di sicurezza ed allargano agli appalti. Ad esempio non solo il numero degli infortuni del committente, ma anche di tutti gli appaltatori ecc.

Il futuro ? Non solo CSDDD, ma anche whistleblowing, Workplace Safety 2030 e Lieferkettengesetz

Whistleblowing – Direttiva (UE) 2019/1937 : La direttiva impone canali di segnalazione interni sicuri e tutela contro le ritorsioni per chi segnala violazioni del diritto UE. Per gli appalti significa estendere meccanismi di allerta anche alla filiera: fornitori e subappaltatori potranno segnalare irregolarità su salari, sicurezza, frodi e caporalato, con obbligo per l’azienda di gestire le segnalazioni e documentarne gli esiti. In Italia il recepimento (D.Lgs. 24/2023) ha già ampliato la platea dei soggetti protetti: integrare il canale whistleblowing con il sistema HSE e con i contratti di appalto renderà più difficile “non vedere” le violazioni in filiera.

Workplace Safety 2030 – Quadro strategico UE 2021‑2027 (e oltre) : La strategia UE punta a “Vision Zero” per i decessi sul lavoro, alla revisione delle direttive su luoghi di lavoro, sostanze pericolose e salute mentale, e alla preparazione per crisi sanitarie. Nei contratti privati crescerà il peso dei rischi psicosociali e della ergonomia nei DUVRI; la prevenzione diventerà requisito competitivo nei capitolati, con metriche comuni e reporting più omogenei. In prospettiva 2030, i requisiti HSE convergeranno con gli standard ESG e con la due diligence di filiera: chi non dimostrerà controllo sui rischi interferenziali e sulle esternalizzazioni sarà penalizzato nelle gare e nei marketplace B2B.

Lieferkettengesetz (LkSG) – Germania : La legge tedesca sulla due diligence nelle catene di fornitura è in vigore dal 2023 per le aziende con >3.000 dipendenti (dal 2024 >1.000) e impone analisi dei rischi, misure preventive/correttive, canali di reclamo e rendicontazione (con modifiche in discussione/attuazione nel 2025 per allineare oneri e scadenze alla CSDDD).

Anche i fornitori italiani di clienti tedeschi devono dimostrare conformità su diritti umani e sicurezza, pena esclusione o sanzioni per il buyer tedesco (fino al 2% del fatturato). Nel 2025 sono circolate ipotesi e proposte di alleggerimento (ad es. riduzione/retroattività del reporting), ma la LkSG resta il riferimento nazionale finché la CSDDD non sarà pienamente recepita.

Che cosa significa per i committenti italiani ?

Il “metodo Storari” ha anticipato un trend: verificare e documentare cosa accade a valle dei contratti. Con whistleblowing, strategia UE e LkSG, questo approccio diventa governanceiù dati, più tracciabilità, più responsabilità contrattuale.

Chi si attrezza (clausole, audit, canali di segnalazione, DUVRI vivo, KPI di filiera) riduce rischi legali, operativi e reputazionali e migliora la propria bancabilità ESG.


COSA DICE LA LEGGE

  • Art. 26 D.Lgs. 81/2008: doveri del committente su idoneità, informazione, cooperazione/ coordinamento e DUVRI in caso di interferenze.
  • Responsabilità civile: solidarietà per i danni non indennizzati con esclusione dei rischi specifici dell’appaltatore (regime confermato).
  • DUVRI: obbligatorio quando più imprese operano nello stesso luogo; esclusioni per servizi intellettuali, forniture semplici o <5 uomini‑giorno senza rischi particolari.
  • Whistleblowing – Dir. (UE) 2019/1937: canali interni, tutela da ritorsioni, gestione delle segnalazioni anche da parte di terzi nella filiera.
  • Workplace Safety 2030 (Quadro UE 2021‑2027): “Vision Zero”, aggiornamento norme su luoghi, sostanze, salute mentale; più prevenzione e standard comuni.
  • CSDDD e “stop‑the‑clock” 2025/794: due diligence di sostenibilità lungo la catena; slittamento di alcune scadenze ma obblighi confermati.
  • Lieferkettengesetz (LkSG): due diligence obbligatoria per grandi imprese tedesche; impatto indiretto sui fornitori esteri; modifiche 2025 in corso di discussione/attuazione. 


INDICAZIONI OPERATIVE

  1. Mappatura filiera: elenco fornitori/subfornitori critici; per ciascuno, rischi HSE, documenti minimi (DURC, DVR, formazione, abilitazioni, idoneità sanitaria), scadenze. Integrare una colonna “canale whistleblowing disponibile” e “SLAs di risposta alle segnalazioni”.
  2. Clausole contrattuali: requisiti HSE misurabili (formazione, permessi di lavoro, lockout/tagout, turnazioni, movimentazione merci, spazi confinati), diritto di audit e rimedi (penali, sospensione, risoluzione). Aggiungere obbligo di canale di segnalazione conforme Dir. 2019/1937 per l’appaltatore, con flussi di escalation.
  3. DUVRI dinamico: aggiornare ad ogni variazione di processo/turni/squadre; allegare layout, sequenze, piani di emergenza, interferenze mappate e traccia di consegna ai lavoratori. Considerare rischi psicosociali e ergonomia quando rilevanti.
  4. Vigilanza sul campo: sopralluoghi periodici con verbali; controllo compresenze, vie di fuga, segregazioni, mezzi in movimento, DPI, attrezzature e autorizzazioni speciali; audit “a sorpresa” nelle fasi di picco (saldi, Black Friday).
  5. Tracciabilità: registro digitale unico per presenze, formazione, permessi, audit, non conformità, azioni correttive (scadenze e responsabili).
  6. Due diligence UE: avviare ora una procedura risk‑based (screening, prioritizzazione, mitigazioni, rimedi, canale segnalazioni) per allinearsi alla CSDDD e alle tempistiche riviste dallo stop‑the‑clock.
  7. Clienti tedeschi: per fornire imprese soggette a LkSG, predisporre analisi rischi diritti umani/sicurezza, policy e report coerenti con le guide BAFA; tenere conto delle modifiche 2025 in discussione/attuazione.
  8. KPI e riesame: definire indicatori (NC per appalto, near miss interferenziali, audit chiusi entro 30 giorni, tasso formazione aggiornata, tempo medio gestione segnalazioni) e riesaminarli con direzione e RLS.