Niente accordo sindacale né autorizzazione INL, salvo usi ulteriori, per i GPS sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi

 

Cosa tratta?

Con la nota prot. n. 831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito di diversi quesiti concernenti l'eventuale esonero dalla procedura di cui all'art. 4 L. 300/70 per le aziende interessate dall'applicazione del DM 59/2023, che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, c.d.RENTRI (art. 188-bis D.Lgs. 152/2006), è intervenuta per fare chiarezza.

In particolare, si chiedeva se l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l'eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all'art. 4 L. 300/70.

INL chiarisce che:

  1. Il GPS costituisce una condizione necessaria per l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore della gestione dei rifiuti pericolosi (il tracciamento dei percorsi dei veicoli è un obbligo previsto dalla normativa ambientale e non può essere considerato uno strumento di controllo diretto dei lavoratori.
  2. Poiché l'uso del GPS discende da un obbligo di legge e non è installato per il controllo dell’attività lavorativa, non si applica l'art. 4 della Legge 300/1970, e dunque, non è previsto il preventivo accordo con i sindacati né l’autorizzazione dell’INL.

 

Cosa dice la legge?

  • Legge 300/1970 art. 4: norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento - impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
  • D.lgs. n. 152/2006 art. 188-bis: sistema di tracciabilità dei rifiuti.
  • DM n. 59 del 2023: disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

 

Indicazioni operative

L’INL conclude che, la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale (tracciabilità dei rifiuti pericolosi). Viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.