Con la nota INL n. 7269, del 3 settembre 2025, si forniscono precisazioni relative all’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215”

 

Cosa tratta?

Il documento della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro fornisce precisazioni operative in merito all'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022 n. 142, che riguarda le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla legge 215/2021. In particolare, si affrontano le modalità di comunicazione previste dagli articoli 250 e 256 del decreto, relativi alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.

La legge 215/2021 ha esteso la competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in materia di salute e sicurezza a tutti i settori produttivi, affiancando le ASL come organi di vigilanza. Questo ha generato dubbi interpretativi, soprattutto riguardo alle notifiche e ai piani di lavoro relativi all’amianto.

Per garantire un'applicazione uniforme della normativa, è stato istituito un tavolo tecnico tra INL e Regioni. Questo organismo ha elaborato il documento approvato in Conferenza Stato-Regioni, che stabilisce criteri condivisi per il coordinamento tra ASL e INL nelle attività ispettive.

Fino alla definizione di criteri chiari da parte del tavolo tecnico, le ASL continuano a rilasciare i pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa. Pertanto, le comunicazioni previste dagli articoli 250 e 256 devono essere inviate esclusivamente alle ASL, non all’INL.

Il chiarimento fornito dalla Direzione centrale è fondamentale per evitare disallineamenti tra enti ispettivi e garantire la tutela della salute nei luoghi di lavoro. L’invio delle notifiche e dei piani di lavoro relativi all’amianto deve avvenire solo verso le ASL, in attesa di ulteriori disposizioni condivise tra INL e Regioni.

 

Cosa dice la legge?

  • Art. 13 del D.Lgs. 81/08: Stabilisce che l’organo di vigilanza è sia l’ASL che l’INL, dopo le modifiche introdotte dalla legge 215/2021.
  • Art. 250 del D.lgs. 81/08: Il datore di lavoro deve notificare all’organo di vigilanza competente l’inizio dei lavori con amianto.
  • Art. 256 del D.lgs. 81/08: Il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro in cui prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno. Il piano di lavoro deve essere inviato almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo non si applica nei casi di urgenza, in tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.

 

Indicazioni operative

  • Fino a nuove disposizioni, le comunicazioni previste dagli articoli 250 e 256 devono essere inviate esclusivamente alle ASL.
  • L’INL non deve ricevere queste comunicazioni, nonostante la sua competenza estesa, in attesa di una ripartizione ufficiale delle responsabilità.