Istruzioni per la riduzione dei contributi al Fondo bilaterale Bolzano
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 140 del 12 novembre 2025, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della riduzione del contributo ordinario da versare al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol.
L’intervento dell’Istituto previdenziale fa seguito al Decreto interministeriale 22 agosto 2023 che, attuando le disposizioni del Dlgs 148/2015, ha previsto che l’aliquota di contribuzione ordinaria pari allo 0,50% possa essere ridotta, fino alla misura massima del 40%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di AIS per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, previa apposita deliberazione del Comitato amministratore del Fondo.
Il Comitato di amministrazione del Fondo, con la delibera n. 15/2025 ha disposto la riduzione, dal mese di competenza gennaio 2026, dell’aliquota del contributo ordinario dallo 0,50% allo 0,30%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti, da ripartire tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Riguardo alle istruzioni operative, l’INPS precisa che i datori di lavoro con matricole con codice di autorizzazione “6P” che, nel semestre di riferimento, hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non hanno presentato domanda di AIS per almeno 24 mesi, dal termine del periodo di fruizione del trattamento, al fine di beneficiare della riduzione del 40% del contributo ordinario saranno contrassegnati centralmente dal c.a. “2Q”, che assumerà il nuovo significato di “Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo di solidarietà bilaterale Bolzano-Alto Adige/Fondo attività professionali - Decreti interministeriali del 21 luglio 2022, 22 agosto 2023 e del 21 maggio 2024”.
Inoltre, la procedura Inps centralizzata provvederà alla rimozione del c.a. qualora vengano meno i requisiti di fruizione della riduzione, che decorreranno dalla data di presentazione della domanda del nuovo intervento e non riconoscerà la riduzione contributiva qualora risulti applicato il contributo ordinario dello 0,80% dovuto dai datori di lavoro con media superiore a 5 dipendenti.
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