I rapporti a tempo determinato relativi ad attività di lavoro stagionale, in quanto non sottoposti, per espressa previsione dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, al limite massimo di durata del contratto a termine, non rientrano nel previsto limite massimo delle proroghe.

Così si è espressa la Cassazione con la sentenza 11269/2026 che ha rinviato ad altra Corte di appello la soluzione della controversia tenendo conto del nuovo principio.

Si tratta di una novità giurisprudenziale che interpreta la disciplina normativa del contratto a tempo determinato stabilita dagli articoli da 19 a 29  del D.Lgs. 81/2015 più volte modificata, in apparente contrasto con il dato testuale, nel senso di considerare inapplicabile ai contratto a termine per lavoro stagionale, il limite massimo di 4 proroghe nell’arco di 24 mesi di durata.

Ricordiamo che alle attività stagionali sia quelle individuate dal Dpr 1525/1963, sia quelle stabilite dalla contrattazione collettiva, sono applicabili le regole generali sul contratto a tempo determinato, con una serie di deroghe all’impianto normativo, quali:

- La durata massima di 24 mesi;

- L’intervallo temporale tra un contratto e il successivo;

- Il tetto massimo di contratti a termine;

- l’obbligo della causale per i rinnovi e proroghe, fermo restando che nel contratto iniziale va indicata la ragione stagionale, che di per sé costituisce una causale.

Ebbene la corte di Cassazione nella recente sentenza, anche se riferita alla precedente disciplina che prevedeva la durata massima di 36 mesi e un numero massimo di 5 proroghe, parte dal dato testuale (art. 21 comma 1) secondo il quale “il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi (oggi ventiquattro), per un massimo di 5 proroghe (oggi 4 proroghe)”.

Ciò comporta, secondo i giudici, che l’esplicito riferimento ad una durata massima, delimita, lo spazio applicativo della previsione sulle proroghe alle ipotesi in cui detto limite massimo sia operativo e cogente, lasciando in tal modo fuori dall’ambito applicativo del primo comma dell'art. 21, le fattispecie sottratte, come quella del lavoro stagionale, al citato limite temporale.

In definitiva, se il contratto stagionale è sottratto al limite massimo, oggi pari a 24 mesi, non può che essere escluso dal limite massimo del numero delle proroghe, oggi pari a 4, che opera solo all’interno di una durata massima prefissata, durata che nel contratto stagionale è esclusa espressamente dall'art. 19 del citato decreto.