Nuove regole su greenwashing
A cura della redazione
Una guida pratica su nuovi divieti, definizioni di asserzioni ambientali e obblighi di trasparenza
Cosa tratta?
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 del decreto legislativo 20 febbraio 2026 n. 30, l’Italia ha ufficialmente dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/825 (clicca qui per approfondire) comunemente nota come “Empowering Consumers for the Green Transition Directive”. Il provvedimento modifica organicamente il Codice del Consumo.
Le novità riguardano:
Nuove definizioni (art. 18 Cod. Consumo)
Il legislatore introduce definizioni puntuali che rendono più trasparente la comunicazione sulle caratteristiche ambientali, di seguito alcune:
- asserzione ambientale (green claim): ogni messaggio che affermi o implichi un impatto positivo (o nullo) sull’ambiente;
- asserzione ambientale generica: messaggio espresso in termini non chiari ed evidenti;
- etichetta di sostenibilità: marchio volontario che comunica caratteristiche ambientali/sociali, esclusi i marchi obbligatori previsti dalla normativa UE o nazionale;
- sistema di certificazione: verifica svolta da un ente terzo indipendente che accerta la conformità a requisiti prestabiliti e permette l’uso dell’etichetta di sostenibilità.
Nuove pratiche commerciali ingannevoli (art. 21 Cod. Consumo)
Tra le pratiche commerciali ingannevoli, rientrano quelle che contengono, non solo le caratteristiche principali del prodotto, la norma ora include esplicitamente, accanto alle caratteristiche tradizionali, quelle ambientali o sociali e gli aspetti relativi alla circolarità, come durabilità, riparabilità o riciclabilità.
Vengono altresì considerate ingannevoli pratiche commerciali due nuove fattispecie:
- asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico;
- la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.
Nuove omissioni ingannevoli (art. 22 Cod. Consumo)
Il decreto integra anche la disciplina delle omissioni ingannevoli. Quando il professionista fornisce un servizio di raffronto tra prodotti comunicando al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali, o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate “rilevanti” (e dunque la loro omissione integra l’illecito) le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.
Ampliamento black list delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (art. 23 Cod. Consumo)
Elenca le pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, senza necessità di una valutazione caso per caso, viene aggiunta:
- esibire un’etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche;
- formulare un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali;
- formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto o l’attività dell’impresa nel loro complesso, quando essa riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività;
- asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente;
- presentare requisiti imposti per legge su tutti i prodotti di una categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta del professionista.
Nuovi obblighi informativi nei contratti a distanza e fuori dai locali commerciali (art. 48 e 49 Cod. Consumo)
Nelle comunicazioni commerciali e nei contratti (specialmente a distanza), il consumatore deve ricevere sempre un’informazione chiara e ben visibile sulle garanzie che tutelano i beni, i contenuti digitali e i servizi digitali. In particolare, deve essere ricordata l’esistenza della garanzia legale di conformità, con la sua durata minima di due anni, attraverso l’uso dell’avviso o dell’etichetta armonizzata. Quando il produttore offre una garanzia commerciale di durabilità superiore ai due anni senza costi aggiuntivi, questa deve essere evidenziata insieme alle sue condizioni. Inoltre, devono essere comunicate l’eventuale disponibilità di servizi post‑vendita, l’esistenza di ulteriori garanzie commerciali e, per beni e servizi digitali, il periodo minimo di fornitura degli aggiornamenti software messo a disposizione dal produttore o dal fornitore. Infine, dovrà essere comunicato l’indice di riparabilità del bene, ove disponibile, ovvero, in sua assenza, le informazioni essenziali sui pezzi di ricambio, sulle istruzioni di riparazione e sulle eventuali restrizioni alla stessa. Infine, per i soli contratti a distanza, dovranno essere indicate le opzioni di consegna rispettose dell’ambiente, ove disponibili.
Quando entra in vigore?
Il D.lgs. è già in vigore, dal 24 marzo 2026, tuttavia le nuove disposizioni troveranno applicazione soltanto a decorrere dal 27 settembre 2026.
Cosa dice la legge?
- Codice del consumo: testo di riferimento per valutare se un comportamento commerciale è lecito o ingannevole. è la base giuridica su cui si innesta il D.Lgs. 30/2026, il decreto non fa altro che aggiornare e potenziare il sistema di tutela già esistente, estendendolo a tematiche cruciali come green claims, durabilità dei prodotti e trasparenza verso i consumatori.
- Direttiva (UE) 2024/825: nasce per rafforzare la tutela dei consumatori nella transizione verde, assicurando loro informazioni chiare, affidabili e verificabili quando acquistano prodotti o servizi. Il D.Lgs. 30/2026 recepisce fedelmente questa Direttiva.
Indicazioni operative
Rendere verificabili tutti i claim ambientali
Assicurare che ogni asserzione ambientale (green claim) sia specifica, chiara e supportata da prove concrete, come richiesto dal nuovo quadro normativo, che vieta claim generici non basati su evidenze verificabili.
Evitare espressioni vaghe tipo “eco‑friendly”, “green”, “a impatto zero” se non supportate da evidenze scientifiche e verifiche di terzi.
Validare internamente ogni claim attraverso una checklist di compliance.
Utilizzare solo etichette e marchi di sostenibilità certificati
Verificare che ogni etichetta di sostenibilità utilizzata sia basata su un sistema di certificazione trasparente e affidabile, validato da un organismo indipendente, come richiesto dalla direttiva.
Eliminare immediatamente marchi autoprodotti o certificazioni non basate su sistemi riconosciuti.
Gestire in modo rigoroso i claim ambientali su obiettivi futuri
Prima di comunicare obiettivi (es. carbon neutrality, riduzione emissioni) predisporre un piano documentato, queste condizioni sono ora obbligatorie.
Adeguare le informazioni su durabilità, riparabilità e aggiornamenti software
Garantire trasparenza su questi aspetti, diventano elementi obbligatori e devono essere resi disponibili prima dell’acquisto.
Aggiornare schede tecniche, cataloghi, pagine web e documentazione precontrattuale.
Integrare gli avvisi e le etichette armonizzate nelle comunicazioni commerciali
Utilizzare l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità di 2 anni per tutti i beni, come previsto dall’art. 65‑ter del Codice del Consumo modificato.
Per le garanzie commerciali di durabilità > 2 anni, usare la nuova etichetta europea di durabilità, resa obbligatoria dalla direttiva e ripresa dal decreto.
Mappare e aggiornare tutti i processi aziendali che generano informazioni al consumatore
Revisione dell’intero ciclo informativo, e assicurare coerenza tra comunicazioni interne ed esterne.
Ridefinire contratti, policy e procedure interne
Aggiornare contratti e CGV (Condizioni Generali di Vendita) in base ai nuovi obblighi informativi.
Integrare procedure interne per la verifica dei claim, incluse attività di audit periodici.
Coinvolgere R&S, sostenibilità, marketing e legale in un’unica governance.
Sviluppare un sistema documentale di supporto probatorio
Questa documentazione diventa essenziale perché la direttiva attribuisce all’impresa un onere della prova rafforzato.
Formare il personale aziendale
Avviare programmi di formazione su: nuove regole anti‑greenwashing, uso corretto delle etichette, ecc..
Coinvolgere soprattutto marketing e sales, le funzioni più esposte.
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