Le nuove regole distinguono con precisione il perimetro degli obblighi per volontariato di protezione civile, Croce Rossa e cooperative sociali. I volontari sono equiparati ai lavoratori solo per formazione, DPI e tutela sanitaria. Le sedi ed aree operative, salvo se presente personale dipendente, non sono “luoghi di lavoro”. Per le cooperative sociali resta pieno il TUS quando impiegano lavoratori retribuiti, mentre volontari e coordinatori non assumono gli obblighi dell’art. 18. La conformità si vince soltanto digitalizzando: identità operative, LMS, tracciabilità DPI e dashboard sanitari.

Cosa tratta :

Le novità legislative degli ultimi mesi hanno ridisegnato il perimetro degli obblighi in materia di salute e sicurezza per il volontariato organizzato (Protezione civile, Croce Rossa, Soccorso alpino), per i volontari dei vigili del fuoco e per le cooperative sociali. Con la conversione del decreto di fine ottobre 2025, il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) si arricchisce di un articolo 3‑bis che precisa quando e come le tutele del lavoro si applicano ai volontari, senza snaturarne la specificità. La direzione è chiara: garantire standard omogenei di formazione, DPI e controlli sanitari, semplificando il resto. Il tutto, oggi, è credibile solo se digitalizzato: registri formativi interoperabili, badge elettronici, tracciabilità dei DPI, piattaforme per la sorveglianza sanitaria e strumenti data‑driven per pianificazione ed esercitazioni.

Volontari o lavoratori subordinati ?

La riforma stabilisce che il volontario di protezione civile è equiparato al lavoratore solo per formazione, informazione, addestramento, dotazione/uso dei DPI e controllo/sorveglianza sanitaria; oltre a ciò, permane il dovere di “aver cura” della propria e altrui sicurezza. Le sedi (se non impiegano personale dipendente), i luoghi di esercitazione, formazione e intervento non sono considerati luoghi di lavoro ai fini del TUS. Le responsabilità ricadono sul legale rappresentante dell’organizzazione limitatamente a tali obblighi, con un sistema sanzionatorio dedicato (interdizione dall’attività in caso di violazioni) e con l’esplicita esclusione dell’equiparazione dei volontari a datore/dirigente.

Questa impostazione si raccorda con gli atti attuativi già esistenti: il Decreto 12 gennaio 2012 (DPC) definisce le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari, e completa il quadro avviato con il Decreto interministeriale 13 aprile 2011, che declina misure e scenari di rischio in modo proporzionato e realistico per volontariato e — per i profili specifici — cooperative sociali.

Croce Rossa e Soccorso Alpino: organizzazione e uniformi con responsabilità “per effettività”

La norma chiarisce che per i volontari della Croce Rossa Italiana l’organizzazione, incluse le disposizioni su caratteristiche, visibilità e sicurezza dell’uniforme identificativa, è strutturata con una catena di compiti e responsabilità coerente con il principio di effettività dell’art. 299 TUS (conta chi esercita concretamente poteri, non solo chi è formalmente investito). Questo evita zone grigie operative ed è un forte incentivo a piattaforme digitali che tracciano ruoli, deleghe, idoneità e addestramenti in tempo reale.

Cooperative sociali: dov’è il confine tra volontari e lavoratori.

Per le cooperative sociali (L. 381/1991) convivono soci volontari e lavoratori retribuiti. I primi non sono soggetti alla disciplina del lavoro subordinato, restando comunque assicurati contro infortuni e malattie professionali; i secondi ricadono pienamente nel TUS. La legge 198/2025 non “smonta” questo impianto, ma si affianca a una interpretazione autentica del 2025 che chiarisce: volontari e coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono essere equiparati a datore di lavoro o dirigente per gli obblighi dell’art. 18 TUS. Il messaggio è duplice: evitare indebite estensioni di responsabilità ai volontari e, al contempo, non esonerare le cooperative dagli obblighi ordinari quando impiegano personale. Anche qui la tracciabilità digitale — anagrafiche distinte, ruoli, consensi, polizze, registri formativi — è la soluzione praticabile per non sbagliare perimetro.

Formazione: standard nazionali e “badge digitale”

Il nuovo Accordo Stato‑Regioni del 17 aprile 2025 unifica e aggiorna i contenuti minimi della formazione (lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP/ASPP, attrezzature e ambienti confinati), prevedendo verifiche di apprendimento e criteri omogenei per soggetti formatori. Per i contesti di volontariato, questo significa programmare percorsi mirati agli scenari di rischio di protezione civile, con crediti interoperabili e LMS (Sistema di Gestione dell'Apprendimento), una piattaforma software che gestisce, eroga e traccia corsi di formazione online in un ambiente digitale centralizzato, facilitando la creazione, distribuzione e monitoraggio dei contenuti didattici per aziende, che documentano aggiornamenti e addestramenti on‑the‑job.

Nel frattempo, la riforma 2025 va oltre e introduce il badge di cantiere anche in modalità digitale, primo tassello di una identità operativa elettronica che andrà a testimoniare la formazione del lavoratore estensibile a esercitazioni ed emergenze per timbrature, presenze, deleghe e idoneità.

Sorveglianza e controllo sanitario: proporzione e regole comuni

La tutela sanitaria si articola su due livelli: controllo sanitario di base per tutti i volontari e sorveglianza sanitaria quando l’esposizione supera soglie o in altri casi previsti dal TUS, secondo procedure condivise a livello nazionale (DPC 12/01/2012 e successivi aggiornamenti). Digitalizzare significa: cartelle sanitarie e di rischio protette, calendari automatizzati di scadenze, integrazione con servizi regionali e con i registri formativi per incrociare idoneità, scenari e DPI assegnati.

Perché la chiave è (solo) digitale

Il mosaico normativo chiede coerenza, tempestività e prova documentale. Tutto questo non si regge su modulistica cartacea. Servono soluzioni digitali end‑to‑end:

  • Anagrafiche uniche (volontari/dipendenti) con ruoli, abilitazioni, scenari e dotazioni;
  • Piattaforme LMS integrate con l’Accordo 2025, micro‑learning per addestramenti rapidi e QR code personale per attestare frequenze e prove pratiche;
  • Inventario DPI con tracciabilità (seriali, vita utile, manutenzioni), consegna “a prova di click” e promemoria automatici;
  • Check‑in/out geolocalizzato a sedi, campi base, cantieri ed esercitazioni;
  • Registry sanitario digitale per controllo e sorveglianza, interoperabile con i servizi regionali;
  • Dashboard di conformità che aggregano indicatori (formazione, visite, DPI, near miss) e generano piani di miglioramento;
  • e‑Badge e identità operativa (anche via app) per accessi, presenze, ruoli effettivi e catene di comando.

Questa infrastruttura riduce l’errore umano, mette in sicurezza i processi e consente decisioni data‑driven in tempo reale, in emergenza come nella routine. È così che si costruisce la “cultura della prevenzione” promessa dal legislatore. 


COSA DICE LA LEGGE

  • Art. 3‑bis, D.Lgs. 81/2008 (introdotto da L. 198/2025): per le organizzazioni di protezione civile (incluse CRI, CNSAS e volontari VVF) l’applicazione del TUS è limitata a formazione, informazione, addestramento, DPI e controllo/sorveglianza sanitaria; sedi, esercitazioni e interventi non sono “luoghi di lavoro”, salvo presenza di lavoratori. Responsabilità del legale rappresentante circoscritta e sanzioni specifiche.
  • Decreto 12/01/2012 (DPC): disciplina nazionale della sorveglianza sanitaria dei volontari di protezione civile, con indirizzi condivisi su scenari e compiti.
  • Decreto interministeriale 13/04/2011: attua l’art. 3, comma 3‑bis per volontariato e cooperative sociali, adattando le misure del TUS a contesti non “aziendali” e a prestazioni in luoghi diversi dalla sede di lavoro.
  • Legge 381/1991: definisce le cooperative sociali e la figura dei soci volontari, non soggetti alle norme del lavoro subordinato (ferma restando l’assicurazione infortuni).
  • Interpretazione autentica 2025 (DL 95/2025, conv. L. 118/2025): volontari e coordinatori comunali delle attività di volontariato non sono equiparati a datore/dirigente ai fini dell’art. 18 TUS.
  • Accordo Stato‑Regioni 17/04/2025: standard nazionali per formazione e aggiornamenti (compresi soggetti formatori e verifiche), utile anche per i percorsi dei volontari.
  • Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018): disciplina l’Elenco nazionale del volontariato e gli scenari di rischio, cornice di riferimento per standard e addestramenti.

INDICAZIONI OPERATIVE 

  1. Un’unica piattaforma per volontari e lavoratori: anagrafiche distinte, ruoli effettivi (art. 299), scadenziari formativi/sanitari e log di consegna DPI con QR code.
  2. Percorsi formativi mappati per scenario (idrogeologico, sismico, incendi, chimico/CBRN): LMS con moduli brevi, test di efficacia e registri addestramenti in campo agganciati all’Accordo 2025.
  3. Sorveglianza sanitaria digitale: protocolli per controllo di base e sorveglianza “a soglia”, integrazione con servizi regionali e gestione automatica degli appuntamenti.
  4. e‑Badge operativo: identità elettronica per accessi a sedi, campi base e cantieri; presenze e ruoli convalidati in tempo reale; tracciamento attività e near‑miss.
  5. Piani e procedure “a prova di errore”: check‑list guidate su app per allestimenti, trasferte e soccorsi; blocchi procedurali se mancano prerequisiti (formazione, DPI, idoneità).
  6. DPI e attrezzature: registro unico con vita utile, manutenzioni, assegnazioni e addestramenti specifici; alert automatici su scadenze e tarature.
  7. Governance e audit: dashboard che incrociano dati formativi, sanitari, DPI e incidenti; revisioni periodiche con evidenze digitali a supporto di responsabilità “per effettività”.
  8. Privacy e sicurezza dei dati: ruoli e permessi profilati, cifratura, log di accesso e DPIA per sanità e presenze.